Agevolazioni

Agevolazioni per la riqualificazione delle aree di crisi: il programma occupazionale tra le condizioni di ammissibilità

di Antonio Carlo Scacco

Nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto, è stato pubblicato il decreto Mise 9 giugno 2015 recante termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, con particolare attenzione a quelli insistenti nelle aree caratterizzate da crisi industriale di particolare rilievo (cosiddetta complessa). L'istruttoria delle domande, nonché l'erogazione delle agevolazioni e la successiva fase di controllo, saranno demandate alla l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia.

I soggetti ammessi sono le società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili, in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei prescritti requisiti: ad esempio regolare iscrizione nel registro delle imprese, assenza di procedure concorsuali, non essere una impresa “in difficoltà” (si veda il Regolamento UE 651/2014 art. 2 n. 18).

I programmi ammissibili sono di tre tipi: programmi d’investimento produttivo (realizzazione di nuove unità produttive o ampliamento/riqualificazione di quelle esistenti), programmi d’investimento per la tutela ambientale (inclusa la riqualificazione energetica) e, nei limiti di un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, progetti per l'innovazione dell'organizzazione.

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di contributi in conto impianti, finanziamenti agevolati oppure acquisizione da parte di Invitalia spa di partecipazioni al capitale del soggetto beneficiario. Sarà una apposita circolare del Mise a fornire le indicazioni dettagliate circa la tipologia ed i limiti delle iniziative e delle spese ammissibili.

Per l'accesso alle agevolazioni, programmi e progetti devono soddisfare alcuni requisiti: prevedere spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro, essere realizzati entro 36 mesi, ecc. Sempre ai fini della ammissibilità, di particolare interesse ai fini lavoristici è la previsione della realizzazione di un programma occupazionale entro 12 mesi dalla data di comunicazione della ultimazione del programma di investimento.

Il piano occupazionale dovrà essere caratterizzato da un incremento degli addetti, ovvero dal loro mantenimento ma solo nei casi in cui l'intervento sia disciplinato da un apposito accordo di programma e purché l'unità produttiva sia operativa da almeno un biennio.

Ove presente, l'accordo di programma potrà stabilire «criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali».

Dovranno essere assunti in via prioritaria, previa verifica dei requisiti professionali, lavoratori residenti nell'area di crisi percettori di Cig, iscritti alle liste di mobilità, ovvero disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo. Se l'intervento si attua con accordo di programma, quest'ultimo potrà ridefinire l'ambito di riferimento del personale da assumere. Da notare che la mancata realizzazione del programma occupazionale, in presenza di un decremento dell'obiettivo occupazionale superiore al 10% di quello previsto nel programma, può determinare la revoca parziale o totale dell'agevolazione. La revoca è parziale in caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50%: in tal caso si prevede l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento Abi per il credito agevolato per operazioni oltre 18 mesi, settore industria, maggiorato in misura proporzionale alla occupazione non realizzata rispetto a quella prevista. Per decrementi superiori al 50% la revoca è invece totale.
I termini per la presentazione delle domande per l'accesso, nonché tutte le altre indicazioni necessarie, saranno fornite con la citata circolare del Mise, di prossima emanazione.

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