Agevolazioni

Fusione per incorporazione: il cessionario incorporante non perde il diritto all'esonero

di Antonio Carlo Scacco

Nella fusione per incorporazione il cessionario incorporante conserva il diritto a fruire dell'esonero contributivo ex lege 190 già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell'anno 2015, sia pure per l'importo residuo e fino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi: è la risposta resa dal Ministero del lavoro alla Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – A.N.I.S.A nell'interpello n. 25/2015 del 5 novembre. La fattispecie della incorporazione per fusione, secondo la nota, è inquadrabile nella fattispecie giuridica di cui all'articolo 2112 c.c. co. 1, secondo il quale “si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato. Di conseguenza i rapporti riconducibili ai lavoratori trasferiti proseguono con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti maturati. La interpretazione del Ministero è in linea con i chiarimenti diffusi dall'Inps nella circolare 178 del 3 novembre scorso (punto 3.2). In quella occasione l'Istituto previdenziale aveva chiarito che, in caso di trasferimento di azienda, la agevolazione contributiva prevista dalla legge 190 è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente proprio in virtù della citata norma di cui all'articolo art. 2112 c.c.. Ulteriore casistica presa in considerazione nella circolare 178 è quella della cessione del contratto di lavoro ( articolo 1406 c.c.): in questo caso si verifica un semplice mutamento della titolarità (muta la persona del datore mentre il lavoratore rimane il medesimo). Anche in questo caso il cessionario, pertanto, può fruire dell'esonero già riconosciuto all'originario cedente per il periodo residuo non goduto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©