Agevolazioni

Retribuzione di produttività, detassazione non applicabile per l’anno 2015

di Cristian Callegaro

In relazione ad alcune richieste di chiarimento sulla questione, si conferma che non risulta possibile applicare la detassazione (imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività) per l'anno 2015.
La legge n. 228 del 24 dicembre 2012, articolo 1 , commi 481 e 482 (Legge di Stabilità 2013) ha previsto lo stanziamento dei seguenti fondi per l'applicazione della detassazione per gli anni dal 2013 al 2015:
- 950 milioni di euro per l'anno 2013;
- 800 milioni di euro per l'anno 2014;
- 200 milioni di euro per l'anno 2015.
Occorre rammentare che l'usufruizione di tali somme è, tuttavia, vincolata all'emanazione di appositi decreti annuali.
Ebbene, per l'anno 2015 non è (ancora) stato emanato il relativo decreto e quindi il regime fiscale agevolato non risulta (al momento) applicabile. Al riguardo, si evidenzia come l'argomento sia stato trattato anche in occasione di un question time, con risposta all'interrogazione n. 5-05702 del 4 giugno 2015 presso la Camera dei Deputati - Commissione Finanze (della quale si riporta di seguito un estratto).
“In via preliminare, si fa presente che i co. 481 e 482 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno disposto la proroga del regime di tassazione agevolata sulle somme erogate a titolo di premi di produttività esclusivamente per gli anni 2013 e 2014.
Si fa osservare, altresì, dal punto di vista tecnico, che lo stanziamento previsto dal già citato co. 482 della legge n. 228 del 2012, per l'anno 2015, è volto non già a disporre la previsione della misura agevolativa per l'anno 2015, bensì esclusivamente a prevedere la copertura finanziaria nell'ipotesi in cui le somme soggette ad agevolazione nell'anno 2014 fossero erogate nel mese di dicembre atteso che in questo caso le relative imposte sostitutive sarebbero versate nel successivo mese di gennaio 2015. In tale ultima ipotesi, pertanto, la minore entrata erariale si verifica nell'anno 2015.
Ciò posto, si evidenzia che l'eventuale proroga del predetto regime di detassazione anche per l'anno 2015 dovrebbe necessariamente tener conto dei connessi effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica a fronte dei quali occorrerebbe reperire idonea copertura….”.
Coloro che avessero erroneamente applicato la tassazione agevolata dovranno porre in essere gli opportuni aggiustamenti, al fine di ricondurre le relative somme a tassazione ordinaria. Al riguardo, le istruzioni del modello 770/2015 (per il periodo d'imposta 2015 si dovrà comunque fare riferimento alle istruzioni del 770/2016) prevedono che al Rigo SX1, colonna 5 “Credito derivante da conguaglio su somme di cui al Decreto n. 93/2008” deve essere indicato l'importo del credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui al Decreto
27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, prorogata per il periodo d'imposta 2014 dal Dpcm 19 febbraio 2014 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria. In questa casella andrà quindi indicato “l'eccesso” di versamento di cui al codice 1053 utilizzato in compensazione con il codice 1001 nell'ipotesi in cui l'importo erogato per produttività e straordinario, dapprima tassato al 10%, sia stato poi ritassato, per qualsiasi ragione, ad aliquota piena.

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