L'esperto rispondeAgevolazioni

Richiesta bonus ex art. 1 DL 66/2014

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un'azienda riceve a gennaio 2015 la comunicazione di non applicazione del bonus Renzi di cui all'art. 1 del DL n. 66/2014 da parte di un lavoratore che nel mese di novembre 2015 rifà la stessa richiesta per l'applicazione del bonus stesso. L'azienda è tenuta ad accettare la seconda richiesta con l'obbligo di corrispondere tutti gli arretrati nel mese di dicembre 2015.

I sostituti d’imposta riconoscono il bonus automaticamente senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Le verifiche di spettanza sono condotte dal sostituto in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti agli importi che saranno corrisposti al lavoratore durante l’anno, oppure sulla base di comunicazioni effettuate dallo stesso lavoratore. Può accadere, come nel caso rappresentato dal gentile lettore, che il lavoratore abbia comunicato di non avere diritto al bonus sulla base di valutazioni errate, ad esempio perché ritiene presuntivamente di percepire nell’anno un reddito superiore al limite reddituale previsto dalla norma. La circolare Age 9/E del 14 maggio 2014 ha precisato che a fronte di variazioni del reddito o delle detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto stesso corrisponderà durante l’anno, nonché a fronte dei nuovi dati di cui entra in possesso (incluse le nuove comunicazioni effettuate dal lavoratore), che determinano la spettanza del credito, il sostituto è tenuto a riconoscere il credito in via automatica a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

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