L'esperto rispondeAgevolazioni

Quali contributi sono esclusi dallo sgravio per i neoassunti?

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Quali contributi sono esclusi dallo sgravio riconosciuto dalla legge 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato? In particolare la circolare Inps 17/2015 prevede l’esclusione del “contributo al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c. di cui al comma 755 art. 1 L. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 765, ultimo periodo, della medesima norma”. Si ritiene che il riferimento sia al contributo versato al fondo di tesoreria, ma la sede Inps fa riferimento al contributo dello 0,20% per il finanziam del tfr. Chiediamo quale sia l’interpretazione corretta

Il comma 755 dell’articolo 1 della legge 296/2007 istituisce, dal 1° gennaio 2007, il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" gestito dall'Inps (cd. Fondo di tesoreria). Come specificato dal successivo comma 756 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 2007 (emanato in attuazione del comma 757): il Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato al netto del contributo di cui all'articolo 3, u.c. della legge 297/1982, n. 297 (ossia lo 0,50%). Si tratta sostanzialmente del versamento mensile della quota di TFR maturata al Fondo di tesoreria presso l’Inps, al netto del contributo dello 0,50%, operata dalle aziende private con più di 50 dipendenti. Secondo la circolare Inps n. 70/2007, il contributo di cui sopra è una vera e propria contribuzione previdenziale, “equiparata, […] a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro". Inoltre, secondo il disposto del comma 756 della citata legge 296/2007, ultimo periodo: “Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.”. Si segnala che il passo della circolare Inps citato dal cortese lettore (peraltro identico a quello ripetuto nella successiva circolare Inps n. 178/2015 del 3 novembre scorso), in realtà contiene un errore, perché l’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi non opera per effetto del “comma 765, ultimo periodo, della medesima norma” (che fa riferimento a tutt’altra fattispecie) ma semmai dovrebbe operare per effetto del comma 756 ultimo periodo, della medesima norma (sopra riportato). Infine, per completezza, è opportuno ricordare che l’Inps, nella citata circolare 178, ha dettato un criterio generale circa la individuazione delle forme di contribuzione obbligatoria soggette all’esonero contributivo di cui alla legge 190/2014, affermando che “in assenza di specifiche previsioni di legge, vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.”

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©