Quali contributi sono esclusi dallo sgravio per i neoassunti?
Il comma 755 dell’articolo 1 della legge 296/2007 istituisce, dal 1° gennaio 2007, il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" gestito dall'Inps (cd. Fondo di tesoreria). Come specificato dal successivo comma 756 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 2007 (emanato in attuazione del comma 757): il Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato al netto del contributo di cui all'articolo 3, u.c. della legge 297/1982, n. 297 (ossia lo 0,50%). Si tratta sostanzialmente del versamento mensile della quota di TFR maturata al Fondo di tesoreria presso l’Inps, al netto del contributo dello 0,50%, operata dalle aziende private con più di 50 dipendenti. Secondo la circolare Inps n. 70/2007, il contributo di cui sopra è una vera e propria contribuzione previdenziale, “equiparata, […] a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro". Inoltre, secondo il disposto del comma 756 della citata legge 296/2007, ultimo periodo: “Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.”. Si segnala che il passo della circolare Inps citato dal cortese lettore (peraltro identico a quello ripetuto nella successiva circolare Inps n. 178/2015 del 3 novembre scorso), in realtà contiene un errore, perché l’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi non opera per effetto del “comma 765, ultimo periodo, della medesima norma” (che fa riferimento a tutt’altra fattispecie) ma semmai dovrebbe operare per effetto del comma 756 ultimo periodo, della medesima norma (sopra riportato). Infine, per completezza, è opportuno ricordare che l’Inps, nella citata circolare 178, ha dettato un criterio generale circa la individuazione delle forme di contribuzione obbligatoria soggette all’esonero contributivo di cui alla legge 190/2014, affermando che “in assenza di specifiche previsioni di legge, vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.”
Impatriati: regime transitorio
di Marcello Ascenzi
Welfare aziendale e welfare pubblico non riscosso
di Roberto Vinciarelli
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