Agevolazioni

Nuovi incentivi per l’assunzione di disabili

di Alberto Bosco

L'articolo 10 del decreto legislativo 151/2015 (recante «disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità») con decorrenza a partire dal 24 settembre scorso, ha introdotto alcune significative modifiche a quanto era già previsto – in materia di incentivi alle assunzioni di soggetti disabili – dall'articolo 13 della legge 68/1999.

L'articolo 13 della legge 68/1999, nel testo oggi vigente, al comma 1 dispone che, nel rispetto dell'articolo 33 (aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali) del regolamento Ue 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno), ai datori di lavoro è concesso - a domanda - un incentivo per un periodo di 36 mesi nelle seguenti misure:
a) 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr 915/1978;
b) 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79%, o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
Tali incentivi sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi di cui alla legge 68/1999, comunque assumono disabili e fanno domanda del beneficio con l'apposita procedura telematica.

In base a quanto previsto dal comma 1-bis (di nuovo inserimento), l'incentivo in oggetto è altresì concesso, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

Il comma 1-ter (anch'esso di nuovo inserimento) dispone che gli incentivi sono corrisposti al datore mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'Inps, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una comunicazione telematica circa l'effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante, e al datore richiedente è assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo.
Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni lavorativi, il richiedente deve comunicare all'Inps, con procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo: in caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui sopra, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, le quali vengono rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

L'incentivo viene riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che vi dà titolo e, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, l'Inps non prende in considerazione altre domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
Infine, il governo, ogni 2 anni, procede a una verifica degli effetti delle disposizioni sopra illustrate e a una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

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