Agevolazioni

La nuova detassazione dei premi di risultato non bilancia la decontribuzione

di Cristian Valsiglio

La legge di Stabilità 2016 ripropone, in modo strutturato e pertanto non più temporaneamente, la detassazione dei premi di risultato nel settore privato.
Se ciò è da vedere positivamente, tuttavia, si deve evidenziare che sono stati completamente azzerati i fondi previsti per la decontribuzione dei premi di risultato (legge 247/2007): in sostanza si favorisce il potere d'acquisto dei dipendenti ma si alza il costo del lavoro per le aziende.

Sotto l'aspetto oggettivo saranno agevolati «i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili» sulla base di quanto disporrà un futuro decreto ministeriale. Il termine “premi di risultato” sembra restringere il campo di applicazione; sicuramente tale ambito sarebbe stato ben più esteso laddove si fosse parlato più genericamente di “somme”.

I premi dovranno essere previsti da accordi collettivi di II livello (territoriali e/o aziendali) in base all’articolo 51 del Dlgs 81/2015 e la defiscalizzazione è consentita per un importo massimo lordo di 2.000 euro, innalzabile a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, condizione quest'ultima che dovrà essere definita dal Dm.

Il legislatore consente l'agevolazione anche per le «somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa». La fattispecie tuttavia è suggestiva: l'agevolazione anche in questo caso sembrerebbe concessa in presenza di un accordo collettivo mentre per propria natura la distribuzione degli utili è una facoltà meramente aziendale (articolo 2433 del codice civile). La fattispecie sembra pertanto snaturata.

Sotto l'aspetto soggettivo, ad essere agevolati saranno i soli dipendenti del settore privato con un reddito, nell'anno precedente, non superiore a 50.000 euro. Il beneficio consiste nell'applicazione alle somme di un'aliquota fiscale stabilita a titolo d'imposta del 10%; il lavoratore potrà rinunziare all'agevolazione.

Altro aspetto innovativo della disposizione è la facoltà per il dipendente di trasformare la predetta somma detassata, in parte o totalmente, in welfare aziendale usufruendo di un ulteriore beneficio fiscale: in quest'ultimo caso, nei limiti previsti dall'articolo 51, commi 2 e 3, del Tuir, vi potrebbe essere una piena esenzione fiscale in luogo dell'assoggettamento al 10 per cento.

La disposizione tuttavia lascia qualche perplessità. In primo luogo il concetto di generalità o categoria di dipendente, generalmente previsto come condizione di accesso al welfare aziendale agevolato, sottostà a un vincolo reddituale (50.000 euro): pertanto dipendenti dello stesso gruppo omogeneo potranno trasformare un premio detassato in welfare aziendale defiscalizzato mentre gli altri si troveranno a pagare imposte piene.

Leggendo la relazione tecnica al provvedimento presentato dal governo non risultano previsti costi contributivi aggiuntivi in caso di “opzione” (trasformazione del premio monetario in “premio sociale”). Ciò induce a ritenere che la somma detassata trasformata in welfare aziendale porterà con sé solo un'agevolazione fiscale (solo per il dipendente) e non anche quella contributiva.

Tale soluzione è fortemente penalizzante per le aziende in quanto da una parte hanno perso la decontribuzione del premio di risultato e dall'altra, pur sostituendosi in alcuni casi al welfare statale, non potranno usufruire di alcuna riduzione di costo del lavoro.

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