Agevolazioni

Cumulo con altri incentivi ammesso con limitazioni

di Pietro Gremigni

Partendo dal fine della promozione di occupazione stabile, la circolare 178/2015 dell’Inps ha precisato che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono fruire dell’esonero contributivo a prescindere dal fatto che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o da un contratto collettivo di lavoro.

L’articolo 31 del Dlgs 150/2015 prevede che gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; così come nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza, per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

In base alla circolare 178/2015, può invece fruire dell’esonero contributivo, ad esempio, il datore privato che, in attuazione del diritto di precedenza ex articolo 24 del Dlgs 81/2015, assume a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi, nonché il datore che trasforma un rapporto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato.

Possibile «sovrapposizione»

L’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di Stabilità 2015 non è cumulabile con «altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente». Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse, fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2015, l’ esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate, oppure operanti in un ambito professionale o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, ex articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012.

La cronologia

Per la circolare 178/2015 è possibile godere - in ordine cronologico - prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato. Infatti, ricorrendo tutti i requisiti fissati dalla legge 190/2014, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ex articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012. L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione. Ecco un esempio formulato dall’Inps: il 1° giugno 2015 Alfa assume a tempo determinato - per tre mesi - Tizio, ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza (31 agosto 2015) trasforma il rapporto in un tempo indeterminato; ad Alfa spetta l’incentivo per il rapporto a tempo determinato di tre mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato, sempre ad Alfa (se ricorrono tutte le condizioni di legge) spetta l’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per 36 mesi.

Allo stesso modo, è possibile fruire prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo ex legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, ma in via generale, una volta attivato il rapporto di lavoro sulla base del regime agevolato prescelto, non è possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già chiesto l’agevolazione ex articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 223/1991, non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Stabilità 2015 è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica.

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