Agevolazioni

Sconto contributivo sui contratti di secondo livello

di Mauro Marrucci

Sono state illustrate dall'Inps, con il messaggio 15 gennaio 2016, n. 162, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione dello sgravio contributivo per la contrattazione premiale di secondo livello prevista dalla legge 247/2007.
L'Istituto ha fatto seguito alle disposizioni con cui il Decreto Interministeriale 8 aprile 2015 ha disciplinato la materia per l'anno 2015, alla successiva circolare n. 128/2015 e al messaggio n. 5302/2015 con cui aveva rilasciato la procedura di acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio contributivo in argomento, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2014.
Terminate le operazioni richieste dall'apparato normativo, l'Istituto ha comunicato alle aziende e agli intermediari l'avvenuta ammissione al beneficio.
Con il messaggio in commento l'Inps precisa che l'entità dello sgravio, comunicata ai soggetti ammessi, costituisce la misura massima dell'agevolazione conguagliabile. Nel caso in cui i destinatari abbiano titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà essere limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante. Il calcolo dell'agevolazione dovrà essere effettuato sulla base dell'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio e la sua ammissione è condizionata alle disposizioni in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi di cui all'art. 1, co. 1175, della legge n. 296/2006.
Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti sia dalla contrattazione aziendale che da quella territoriale, ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Nelle ipotesi di operazioni societarie che comportino il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell'ammissione allo sgravio dell'azienda incorporata - le operazioni di conguaglio del beneficio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, anche se in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non potrà accedere all'incentivo.
I datori che successivamente alla richiesta di sgravio siano divenuti titolari di una sola matricola aziendale, dovranno operare il recupero delle somme spettanti sulla posizione attualmente in essere.
Le aziende autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno 2014 che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso o cessato l'attività, potranno fruire dell'incentivo avvalendosi unicamente della procedura relativa alle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Il messaggio fornisce le istruzioni per il conguaglio della provvidenza anche per le gestioni dell'Inps ex Inpdap, ex Enpals e degli Enti pensionistici diversi comunque affidategli.
Ai fini di specie, per le aziende agricole con dipendenti si dovrà fare riferimento alle disposizioni già impartite con la circolare Inps n. 111/2009.

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