Agevolazioni

L’agenzia delle Entrate detassa il costo del lavoro dei tecnici di laboratorio

di Matteo Ferraris

Ricerca con il vento in poppa: l'Agenzia detassa anche il costo del lavoro dei tecnici di laboratorio. La nuova normativa è frutto della rimodulazione, avvenuta con la legge 190/2014, con cui è stato emendato l'articolo 3 del cosiddetto decreto "destinazione Italia" (Dl 145/2013) a cui non è mai conseguito il decreto attuativo.

A seguito della revisione normativa di segno espansivo e semplificatore è stato emanato il decreto 27 maggio 2015 caratterizzato da un profilo di netto rigore e severità. Per tale ragione destano meraviglia le aperture operate in via interpretativa con la circolare 16 marzo 2016, numero 5/E con cui l'Agenzia fornisce le linee guida per la corretta interpretazione delle norme che regolano il credito.

Sotto il profilo soggettivo, mentre non desta stupore l'inclusione tra i beneficiari dell'agevolazione dei consorzi e delle reti d'impresa strutturate come reti-soggetto (le reti-contratto sono, invece, prive di soggettività tributaria, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma producono effetti direttamente in capo ai partecipanti), degno di nota è, invece, il riconoscimento dell'agevolazione anche agli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata e le imprese neocostituite.

Queste ultime potrebbero massimizzare il beneficio della misura in ragione della particolare metodologia ad approccio incrementale con cui la stessa è stata disegnata. A tal proposito l'entità agevolata, vale a dire la «spesa incrementale complessiva», è rappresentata dalla differenza positiva tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione e il valore dell'investimento medio realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione.

Cosa e come agevolare
Le categorie sono quelle consolidate e riconducibili alla ricerca fondamentale (i lavori sperimentali o teorici svolti finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette), industriale (ricerca pianificata e indagini critiche per acquisire nuova conoscenze da utilizzare nel mettere a punto nuovi prodotti e la creazione di sistemi complessi per la ricerca industriale) e sperimentale (acquisizione e utilizzo di conoscenze scientifiche e tecnologiche al fine di produrre progetti per prodotti, processi o servizi nonché le attività di realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali).
A ciò si aggiungano la produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Il costo del lavoro
Il paragrafo 2.1 della circolare si qualifica come un'esplicita interpretazione pro-contribuente. In primis viene esplicitato che i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da professionisti con totale autonomia di mezzi e di organizzazione può rientrare tra le spese ammissibili (lettera c, comma 6, cosddetta ricerca "extra-muros").
Con riferimento alle attività rese dagli amministratori, viene chiarito che sono ammissibili i costi sostenuti in relazione a un eventuale contratto di lavoro dipendente stipulato con l'amministratore che svolge attività di ricerca e sviluppo; meno intellegibile, invece, è il significato della frase secondo cui «in base alle medesime considerazioni, si ritiene che siano agevolabili anche i compensi corrisposti all'amministratore, non dipendente dell'impresa, che svolge attività di ricerca e sviluppo».

Ulteriore (duplice) semplificazione coinvolge il titolo di studio che «può essere conseguito ovunque»; non è, poi, necessario che «detto titolo sia conseguito in una materia attinente all'attività di ricerca in cui lo stesso è impiegato, né che sia iscritto ad un albo professionale».

L'estensione più rilevante coinvolge il personale tecnico, privo dei titoli richiesti dalla norma e che viene impiegato in attività di ricerca e sviluppo. La circolare chiarisce, infatti, che «qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla lettera d del comma 6 ai fini dell'ammissibilità delle spese per "competenze tecniche" (cfr. infra paragrafo 2.2.4), si ritiene che i costi per il "personale non qualificato" siano da considerare eleggibili ai sensi della citata lettera d».

Un'ulteriore estensione (ragionieristica) coinvolge la determinazione quantitativa dei costi per il personale. Una volta selezionato il personale applicato all'attività di ricerca, «il costo aziendale di competenza relativo all'effettivo impiego di tali lavoratori in attività di ricerca e sviluppo» deve essere confrontato con la media dei medesimi costi sostenuti dall'impresa nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione vale a dire il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

Si chiarisce che:
1) il personale qualificato non deve necessariamente essere stato adibito in alcuni o in tutti i periodi di imposta precedenti in attività di ricerca; in tal caso, i costi sostenuti in passato per il personale già in organico e non impiegato nelle attività di ricerca ammissibili, non concorrono al calcolo della media degli investimenti pregressi;
2) a parità di risorse in organico e di tempo di impiego del personale altamente qualificato in attività di ricerca e sviluppo, costituisce spesa incrementale (agevolabile) quello generato da un aumento della retribuzione o da un aumento del costo del servizio di consulenza.

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