Agevolazioni

Sgravio biennale 2016, le istruzioni Inps

di Luca Vichi

Sono state diffuse ieri le tanto attese istruzione per la fruizione dello sgravio biennale di cui alla Legge n. 208/2015 (“Legge di Stabilità 2016”).
Con la circolare n. 57 del 29 marzo 2016 l'Istituto, riprendendo in gran parte le istruzioni già fornite con riferimento allo sgravio triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, definisce, infatti, le modalità operative per la concreta applicazione del beneficio.


Condizioni e misura
Lo sgravio contributivo biennale interessa tutti i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo, siano essi imprenditori o non imprenditori, che effettuino assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato ovvero trasformino a tempo indeterminato rapporti di lavoro a termine nel periodo 1° gennaio –-31 dicembre 2016.
Tale beneficio:
- spetta a condizione che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;
- non è applicabile se, nell'arco dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate nonché facenti capo, anche per interposta persona, al datore di lavoro;
- non è applicabile in caso di assunzione con contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
La misura dell'esonero è pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo pari a euro 3.250,00 su base annua.

Nota bene. Si ricorda come la fruizione dell'esonero contributivo sia subordinata alle seguenti ulteriori condizioni generali:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (Durc);
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali


Adempimenti dei datori di lavoro per l'accesso al beneficio
Come già previsto per l'esonero triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015, anche per questo beneficio è necessario che i datori di lavoro, prima dell'inoltro della denuncia Uniemens relativa al primo mese in cui intendono esporre l'esonero stesso, inoltrino all'Inps la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y.
La circolare in commento precisa come tale richiesta vada presentata esclusivamente da quei datori di lavoro che non siano già in possesso del predetto codice in relazione ad assunzione effettuate nell'anno 2015.
Il canale per l'inoltro della richiesta rimane esclusivamente quello del Cassetto previdenziale aziende.


Le particolarità del settore agricolo
Per quanto attiene il settore agricolo l'esonero contributivo biennale spetta nel limite delle risorse annualmente individuate (anni 2016-2019).
A differenza degli altri settori produttivi, i datori di lavoro agricolo sono quindi tenuti ad inviare preventivamente un modulo telematico di richiesta di fruizione dell'incentivo composto da due sezioni:
- la prima sezione utile per la prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo;
- la seconda sezione (da presentarsi successivamente all'assunzione e una volta avuta conferma della disponibilità delle somme) per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio.
In caso di assunzione di lavoratori impiegati o dirigenti, il predetto modulo telematico deve essere inoltrato esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on line “BIEN-AGRI” disponibile sul sito Inps all'interno dell'applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
In caso di assunzione di operai, l'istanza deve invece essere inviata telematicamente accedendo al modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2016” disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende agricole.

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