Agevolazioni

Regione Friuli Venezia Giulia: incentivi all’assunzione di disabili

di Domenico Repetto

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato sul proprio sito la delibera 424 del 18 marzo 2016 relativa alla concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili.

Beneficiari e caratteristiche degli incentivi
Sono beneficiari degli incentivi i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, anche se non soggetti agli obblighi della legge 68/1999, che stipulano con l'Area agenzia regionale per il lavoro convenzioni ai sensi della legge 68/1999. Sono ammissibili agli incentivi le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili iscritti nell'elenco dell'articolo 8 della legge 68/1999, effettuate fino al 31 dicembre 2015.

L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a:
a) 60% del costo salariale annuo lordo se il disabile assunto ha una riduzione delle capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr 915/1978 e successive modificazioni, o con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
b) 25% del costo salariale annuo lordo se il disabile assunto ha una riduzione delle capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr 915/1978 e successive modificazioni.

Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016 viene invece applicato un diverso regime di erogazione degli incentivi, che saranno corrisposti mediante il conguaglio nelle denunce contributive mensili, trasmesse direttamente dal datore di lavoro all'Inps, mediante una procedura telematica resa disponibile dall'istituto, in base alla quale il datore di lavoro deve fare un'apposita richiesta all'Inps e una volta riconosciuta l'agevolazione potrà fruirne tramite conguaglio contributivo mensile.

In questo caso l'incentivo è riconosciuto dall'Inps secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; qualora le risorse siano insufficienti, non sono prese in considerazione altre domande. Il limite delle risorse destinate all'incentivo è predeterminato con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, che definisce l'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Per quanto concerne gli incentivi offerti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, questi vengono concessi con modalità di procedimento a sportello. L'incentivo non è concesso quando:
• il lavoratore è licenziato durante il periodo di prova;
• il beneficiario è impresa in difficoltà (articolo 2, paragrafo 1, punto 18, del regolamento Ue 651/2014).
Se la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro risulta per un periodo inferiore all'annualità il contributo è concesso limitatamente al periodo di permanenza.

Modalità di partecipazione
Per le assunzioni effettuate fino al 31 marzo 2015 le domande per la concessione degli incentivi sono presentate all'Area agenzia regionale per il lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Per le assunzioni effettuate dal 1° aprile 2015 le domande sono presentate all'Area agenzia regionale per il lavoro entro novanta giorni dalla conclusione del dodicesimo mese successivo all'assunzione.
Le domande sono presentate a mezzo Pec utilizzando la modulistica predisposta e resa disponibile sul sito della Regione.
L'Area agenzia regionale per il lavoro comunica al beneficiario la concessione dell'incentivo nei limiti delle risorse disponibili entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

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