Agevolazioni

Niente esonero contributivo solo se già fruito per lo stesso lavoratore e dalla stessa azienda

di Cristian Valsiglio

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con parere numero 2 del 18 aprile 2016, analizzando le novità relative all'esonero contributivo introdotto dalla legge 208/2015, anche alla luce delle circolari Inps 17/2015 e 57/2016, ha chiarito che l’ esonero, così come quello del 2015, è precluso solo se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, con riferimento al quale però nella precedente assunzione aveva già usufruito di un esonero contributivo (quello della legge 290/2014 o della legge 208/2015), ovvero ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona.

Viceversa l'esonero può essere legittimamente fruito anche qualora l'assunzione riguardi un lavoratore che ha già consentito di fruire dell'esonero a un diverso datore di lavoro. Questa è l'importante nota interpretativa derivabile dal parere 2/2016.

La Fondazione Studi, inoltre, con l'occasione, ha avuto modo di riepilogare le novità dell'agevolazione valida per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del 2016. La durata dell'agevolazione è fissata in un biennio e decorre dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore.

L'incentivo, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma non superiore a 3.250 euro su base annua, con eccezione:
- dei premi e contributi dovuti all'Inail;
- del Tfr al fondo di tesoreria;
- del contributo di finanziamento, quando dovuto, ai fondi di solidarietà previsti dal Dlgs 148/2015;
- del contributo per la garanzia sul finanziamento della Quir;
- del contributo, nella misura dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- del contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- del contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

L'agevolazione spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato richiedendo che siano rispettate, tra le altre, due condizioni:
- i lavoratori nei sei mesi precedenti non siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- l'esonero contributivo (indipendentemente se riferito al 2015 o al 2016) non deve essere già stato usufruito in relazione “a precedente assunzione a tempo indeterminato”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©