Agevolazioni

Il diritto di precedenza e l’esonero contributivo

di Alberto Bosco

Il diritto di precedenza a favore dei lavoratori che abbiano prestato la propria attività con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è oggi disciplinato dall'articolo 24 del Dlgs 81 del 15 giugno 2015. Questa norma prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
La vera novità rispetto alla disciplina previgente risiede nella nuova formulazione del comma 4, in cui, al già esistente dovere del datore di richiamare “espressamente” tale diritto nel contratto scritto di assunzione a termine, è stato “affiancato” l'obbligo del lavoratore di esercitarlo (anch'egli) in forma scritta entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (3 mesi nel caso degli stagionali). Infine, il diritto di precedenza si estingue volta trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.
Il rispetto del diritto di precedenza è particolarmente importante laddove il datore di lavoro intenda fruire degli incentivi contribuivi (in particolare dell'esonero contributivo previsto dalle leggi di stabilità 2015 e 2016). Infatti, l'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al comma 1 stabilisce (tra l'altro) che gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o del contratto collettivo, né se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore cessato da un rapporto a termine.
Proprio a tale proposito va segnalata la risposta che il Ministero del lavoro ha recentemente fornito a una richiesta di interpello di Confindustria in cui si chiedevano indicazioni sulla corretta interpretazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015 concernente l'esercizio del diritto di precedenza nell'ambito del contratto a tempo determinato nonché dell'articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014 in ordine all'esonero contributivo per un arco temporale di 36 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, è stato chiesto se il datore di lavoro potesse fruire dell'esonero contributivo di cui sopra (ma la situazione è analoga anche per l'esonero 2016) ai fini dell'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell'assunzione in questione.
Ebbene, il Ministero – dopo aver illustrato il quadro normativo vigente, con particolare riguardo al fatto che il lavoratore ha l'onere di manifestare la propria volontà in ordine al diritto di precedenza in forma scritta - ha precisato quanto segue:
a) in mancanza o nelle more di tale manifestazione di volontà in forma scritta (ossia dell'esercizio del diritto di precedenza) da parte del lavoratore, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
b) quanto sopra vale “sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a 6 mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso”: dal che si desume che il diritto di precedenza può essere esercitato anche nel caso in cui il contratto a termine sia in corso di svolgimento, purché siano stati superati i 6 mesi di anzianità minima (si pensi a un contratto a termine avente durata pari a 8 mesi).
Ne deriva che la condizione ostativa prevista dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015, con particolare riguardo all'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, si verifica solo nel caso in cui il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, il quale, in ogni caso, si estingue una volta trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.

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