Agevolazioni

Esonero contributivo possibile anche se altri datori ne hanno già fruito

di Antonio Carlo Scacco

L'esonero contributivo è fruibile anche nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’agevolazione sia stata già fruita da parte di un altro datore di lavoro: è l’interpretazione contenuta nell'interpello del ministero del Lavoro n. 17 del 20 maggio scorso in risposta ad un quesito avanzato dall'A.N.I.S.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio). La questione verteva sulla corretta interpretazione della norma, contenuta nell'articolo 1, comma 178, della legge di Stabilità per il 2016 (praticamente uguale a quella contenuta nella precedente legge di Stabilità), che non consente la fruizione della agevolazione per quei lavoratori avverso i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. La disposizione, stante la sua indeterminatezza, era stata già oggetto di critiche: non era chiaro, infatti, se la fruizione dovesse intendersi come riferita allo stesso datore che procede alla assunzione ovvero a qualsiasi datore e se l’eventuale fruizione dovesse riguardare l'intera agevolazione o solo una sua parte. L'Inps, nella circolare n. 178/2015, aveva incidentalmente considerato la problematica ritenendo che l’agevolazione dovesse comunque riguardare un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro che assume (punto 3.2). Sempre nella medesima circolare, l'Istituto previdenziale, richiamando la finalità antielusiva della disposizione, ne aveva estensivamente ampliato il divieto anche ad una eventuale fruizione operata da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Le argomentazioni dell'istituto previdenziale sono state interamente riprese nella nota ministeriale, attesa la sostanziale coincidenza della norma contenuta nell'ultima legge di Stabilità (legge 208/2015) con la precedente. Il nuovo esonero, infatti, applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato, esclusi i contratti di apprendistato e lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, si differenzia dal precedente essenzialmente per l'importo e la durata massima. Va da sé che i limiti temporali di fruizione dell'esonero previsto dalla legge 208/2015 sono in ogni caso ricompresi nel limite dei 24 mesi: ad esempio se un precedente datore ha fruito 6 mesi dell'esonero ex legge 190/2014, il nuovo datore potrà valersi dell'esonero per i soli 18 mesi restanti.

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