Agevolazioni

Collocamento mirato, prorogato dal 1° al 31 luglio l’invio dell’autocertificazione

di Paola Sanna

In base a quanto previsto dalla legge 68/1999, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di assunzione imposto dalla legge citata, versando un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

L'articolo 3 della stessa norma prevede anche che - per poter beneficiare dell'esonero - i datori di lavoro interessati debbano trasmettere il modello di autocertificazione in via telematica, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione.

Dopo un primo periodo di sperimentazione della nuova procedura telematica adeguata dal ministero del Lavoro in base alle novità introdotte, con nota 3879 del 1° luglio lo stesso ministero ha disposto una proroga al 31 luglio 2016 per l'invio di tali autocertificazioni.

Lo slittamento del termine, si precisa nella nota in argomento, si è reso necessario al fine di poter ottimizzare le prestazioni della procedura telematica in merito alla logica di verifica e calcolo delle somme dovute.

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