Agevolazioni

Bonus Sud al via, l’Agenzia vara il codice tributo

di Matteo Ferraris


L'Agenzia rende pienamente operativo il cosiddetto “bonus Sud”. La risoluzione n. 51/E/2016 ha istituito il codice tributo “6869”, da utilizzare per fruire dell'interessante contributo che la legge riserva agli investimenti in beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

La norma istitutiva è stata introdotta con la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, Legge. n. 208/2015) in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, escludendo però i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle imprese in difficoltà.
Il bonus viene richiesto in via telematica all'agenzia delle Entrate che, per ogni comunicazione presentata, predispone un'apposita ricevuta e attesta la fruibilità del credito d'imposta.

Il codice tributo appena approvato si rende necessario poiché il contribuente beneficiario può utilizzare il credito d'imposta solo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. Si consiglia di fare molta attenzione a questo aspetto poichè la modulistica è esplicita nel dire che qualora si utilizzassero canali diversi per la presentazione del modello F24 vi sarebbe il rifiuto dell'operazione di versamento. Analogo scarto avverrà nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risultasse superiore all'ammontare fruibile.
Importante appare, poi, la specifica secondo cui nel modello F24, nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l'anno in cui sono stati sostenuti i costi.

Rinviando la descrizione della norma alle analitiche indicazioni recate dal modello “Comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti in mezzogiorno”, si sottolinea che nella modulistica si introduce una dichiarazione che in parte innova quanto apparentemente previsto dalla norma.

In particolare, la modulistica impone di dichiarare che gli investimenti oggetto dell'agevolazione «non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Ciò pare derivi dalla normativa comunitaria poiché per tutte le agevolazioni qualificabili come “aiuti di Stato”, si richiede la prova dell'«effetto di incentivazione all'avvio dei lavori o del progetto» (articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014, che disciplina gli aiuti di Stato compatibili con il mercato UE). Il Regolamento UE prevede che tale «effetto di incentivazione» si realizzi al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) la misura introduce un diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi, e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione;
2) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati.

La definizione di «avvio dei lavori» è contenuta all'articolo 2, punto 23, dello stesso Regolamento n. 651/2014.
In particolare, si prevede che per avvio dei lavori si deve considerare:
- la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento (es. comunicazione al comune dell'inizio dei lavori o la data contenuta nella Dia/Scia) oppure
- la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (es. conferma dell'ordine) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, (nel caso di immobili la stipula del rogito o la sottoscrizione del contratto; il collega Monighini – in copia- che segue la tematica degli “aiuti di Stato” suggerisce sul tema un'opportuna distinzione relativamente alle attività caratterizzate da pagamenti a titolo di caparra confirmatoria, posto che essa è lo strumento per rendere ordinariamente “reversibile” l'impegno iniziale).

Prendendo a riferimento quanto previsto dalla “Legge Visco Sud” (articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), l'agenzia delle Entrate nella Circolare 38/E dell'11 aprile 2008, paragrafo 1.8 chiariva che «l'avvio dei lavori può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell'inizio dell'attuazione del progetto di investimento iniziale.

Tale prova dovrà essere fornita con riferimento alla diversa natura dei beni, connessi a tale progetto di investimento oggetto di agevolazione:
a) per gli investimenti che comportano l'acquisizione di beni mobili, la prova dell'inizio della realizzazione dell'investimento coincide con la data di conclusione del contratto, quale risulta:
- dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
- dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti;
- dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all'investimento contemplato dal contratto;
- da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l'impegno ad acquisire il bene oggetto dell'investimento (quali, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);
b) nel caso di investimenti realizzati mediante prestazioni di terzi, la prova dell'avvio, oltre che dagli eventi precedentemente elencati, potrà desumersi da qualunque altro elemento materiale che provi in modo non equivoco l'avvio dell'investimento (ad esempio, la registrazione di un contratto di appalto ovvero l'apertura di un cantiere);
c) per gli investimenti realizzati in economia l'avvio si ha nel momento in cui, sulla base di documenti o scritture contabili certe, si considerano sostenute, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le spese imputate al valore del bene in corso di realizzazione».
In assenza di ulteriori indicazioni interpretative, si ritengono applicabili per via analogica le indicazioni formulate con la predetta circolare.

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