Agevolazioni

Ratifica ed esecuzione dell’accordo di associazione Ue-America centrale

di Andrea Costa

Con la legge 139/2016, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 23 luglio, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione all'Accordo bi-regionale che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'America centrale.

L'accordo di associazione, che interessa la Repubblica di Costa Rica, la Repubblica di El Salvador, la Repubblica del Guatemala, la Repubblica di Honduras, la Repubblica di Nicaragua e la Repubblica del Panama, rientra nella più ampia strategia dell'Unione volta a promuovere l'integrazione con altre regioni. Si ricorda che i sei Paesi centroamericani, con una popolazione complessiva di 45 milioni di abitanti e un Pil aggregato di 167 miliardi di dollari, hanno creato nel tempo un raggruppamento regionale, basato su un mercato unico istituito nel 1960 (Cacm) e sulla condivisione, dal 1991, di ulteriori obiettivi politici ed economici (Sica). Al fine di rafforzare la stabilità politica ed economica e di consolidare l'integrazione regionale nel 2004 sono stati avviati i negoziati commerciali con l'Unione europea.

L'Accordo, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, si struttura attorno a tre assi fondamentali costituiti dal dialogo politico, dalla cooperazione e sviluppo, dal commercio ed intende favorire un clima di stabilità giuridica per le imprese e per gli investimenti, favorendo l'integrazione tra le due regioni; proprio l'aspetto commerciale costituisce la parte più corposa e articolata dell'Accordo, con la previsione della progressiva liberalizzazione degli scambi di merci tra le parti e la riduzione e/o soppressione dei dazi doganali.

Mediante tale Accordo le imprese italiane potranno beneficiare del processo di liberalizzazione dei commerci, agevolate ulteriormente dalla circostanza che i sei Paesi centroamericani gravitano nell'area di influenza economica del Messico, del quale l'Italia è il secondo maggior partner europeo dopo la Germania. Benefici sono attesi soprattutto nel settore automobilistico, dell'industria farmaceutica, del comparto tessile, della produzione di vino, olio d'oliva e degli alcolici.

Dei 363 articoli dell'Accordo si evidenziano le disposizioni in materia di migrazione previste dall'articolo 49, e, soprattutto, gli articoli 173-176 dedicati alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali. Viene prevista infatti una specifica disciplina volta ad agevolare l'ingresso e il soggiorno temporaneo del “personale chiave” e dei laureati in tirocinio, dei venditori di servizi alle imprese, dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti. In particolare, il comma 2 dell'articolo 174 prevede che, nei settori esplicitamente richiamati, le sei Repubbliche dell'America Centrale consentano agli investitori comunitari l'impiego, fuori dalle quote, di persone fisiche Ue presso il loro stabilimento, purché le stesse siano già dipendenti e responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento di uno stabilimento, ovvero laureati in tirocinio. Sono ricompresi tanto i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento – ovvero le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e che non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante – quanto il personale trasferito all'interno di una società, con riferimento ai dirigenti e al personale specializzato. Il periodo massimo di permanenza varia in funzione della figura professionale interessata.

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