Agevolazioni

Fondi bilaterali, tutela anche per le aziende piccole

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

A seguito del Dlgs 148/2015, la costituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa (Cigo o Cigs), in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (prima erano 15).
La platea dei lavoratori
tutelati è, quindi, stata notevolmente ampliata.

Le nuove regole connesse ai mutati e ridotti limiti dimensionali sono state recepite anche dai fondi già esistenti prima dell’entrata in vigore del Dlgs 148/2015, che hanno adeguato i loro statuti.

Dei fondi bilaterali “alternativi” al modello tradizionale sono rimasti in piedi quelli del settore dell’artigianato e della somministrazione.

Tra le novità, invece, c’è il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, divenuto operativo a seguito dell’emanazione del decreto ° giugno 2016 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 2016). Il fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività da parte di aziende che occupano almeno il 75% dei dipendenti in unità produttive ubicate nella Provincia autonoma di Trento.

Per garantire ai lavoratori dei comparti per i quali operano i fondi di solidarietà un sostegno del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, è prevista l’erogazione dell’assegno ordinario che può essere richiesto per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinati da una delle causali di Cigo o Cigs. La prestazione ha un importo almeno pari all’integrazione salariale e la sua durata massima è di 24 mesi in un quinquennio mobile.

La domanda di accesso alla prestazione deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, alla struttura Inps territorialmente competente in base all’unità produttiva dell’azienda, non prima di 30 giorni dall’inizio e non oltre il termine di 15 giorni della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’assegno è pagato ai dipendenti dall’impresa e, quindi, dalla stessa conguagliato con i contributi dovuti all’istituto
di previdenza.

I fondi sono finanziati con un contributo ordinario –ripartito tra datore di lavoro e dipendente nella misura di due terzi e di un terzo – secondo l’aliquota stabilita dai singoli decreti istitutivi dei fondi.

In caso di ricorso alla prestazione è altresì dovuto un contributo addizionale, calcolato sulle retribuzioni perse dai lavoratori, la cui entità – comunque non inferiore all’1,5% - è anch’essa determinata dai decreti.

Inoltre, dal 1° gennaio 2016, è operativo presso l’Inps il Fondo di integrazione salariale (Fis) che ha sostituito il Fondo di solidarietà residuale introdotto dalla riforma Fornero. I l Fis garantisce la tutela ai dipendenti dei datori di lavoro (non più solo quelli organizzati in forma di impresa) che occupano mediamente più di 5 addetti (compresi gli apprendisti), appartenenti a settori che non gravitano in orbita Cigo o Cigs e in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

Due le prestazioni erogate:

l’assegno ordinario (per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;

l’assegno di solidarietà, per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.

Il sostegno - di importo pari a quello della Cig - può essere corrisposto (anche dai fondi bilaterali alternativi, ove dagli stessi previsto) in caso di stipula di accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o i licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Per il finanziamento del Fis, è prevista, dal 1° gennaio 2016, un’aliquota – determinata sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti, suddivisa tra azienda e lavoratori in termini di due terzi e un terzo - così modulata:

0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente
più 15 addetti;

0,45% per quelli con forza occupazionale superiore a 5 e sino a quindici addetti.

In caso di ricorso alle prestazioni (assegno ordinario o di solidarietà), è dovuto anche un contributo addizionale, il cui onere resta in capo al datore di lavoro, in misura pari al 4% della retribuzione persa dai lavoratori.

Riguardo al versamento della contribuzione ordinaria, mentre i datori di lavoro con forza occupazionale superiore alle 15 unità sono già stati chiamati
alla cassa (messaggio Inps 306/2016), per i più piccoli, le istruzioni per il pagamento non sono ancora state diffuse.

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