Agevolazioni

In Gazzetta gli interventi per i territori colpiti dal sisma: le misure per il lavoro

di Antonio Carlo Scacco

In vigore dal 18 ottobre il Dl 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del 24 agosto scorso (l'elenco dei Comuni interessati è nell'allegato al decreto). Numerosi gli interventi di stretto interesse lavoristico.


Un primo gruppo (articolo 35) è dedicato alla tutela dei lavoratori alle dipendenze dei soggetti impegnati nell'opera di riparazione e ricostruzione: ove questi ultimi siano destinatari di finanziamenti agevolati dovranno rispettare le norme previste per le stazioni appaltanti pubbliche circa la integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Ccnl ed essere in regola col Durc con riferimento ai lavori eseguiti ed al loro periodo di esecuzione. Le imprese affidatarie avranno altresì l'obbligo di iscrizione e versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili riconosciute delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo e dovranno provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa ai propri dipendenti, comunicando ai Cpt (comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro) le relative sistemazioni abitative nonché ai sindaci l'ubicazione dei cantieri. Tutti i dipendenti riceveranno un badge dotato di ologramma non riproducibile, contenente i dati identificativi di ciascuno di essi. Prevista anche la istituzione di apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate.

Un secondo gruppo di misure è espressamente dedicato al sostegno del reddito dei lavoratori (articolo 45). Si prevede una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale della durata di 4 mesi, a partire dal 24 agosto 2016 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore dei lavoratori del settore privato che, a seguito del sisma, siano impossibilitati a prestare la consueta attività. Le aziende interessate sono quelle escluse dalla applicazione dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Analoga indennità sarà riconosciuta, per un massimo di trenta giornate lavorative, ai lavoratori che si trovino nella impossibilità di recarsi al lavoro perché impegnati nella cura di familiari conviventi colpiti dal sisma. Nel caso di lavoratori agricoli l'indennità è riconosciuta per le sole ore di riduzione o sospensione dell'attività. Una indennità di 5000 euro, a valere per il corrente anno, è invece prevista a favore dei lavoratori autonomi (co.co.co., titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, titolari di attività di impresa e liberi professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza) che, a causa del sisma, abbiano dovuto sospendere l'attività. Tutte le indennità vedute (per i dipendenti e gli autonomi) saranno riconosciute ed erogate dall'Inps. Specifiche agevolazioni sono riconosciute anche ai datori che presentino domanda di Cig e Cigs in conseguenza del sisma: non dovranno seguire il procedimento di informazione e consultazione sindacale e potranno godere di termini procedurali più ridotti. Inoltre i periodi di trattamento di integrazione salariale non saranno conteggiati ai fini delle durate massime complessive (24 mesi nel quinquennio mobile, estese a 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini). Inoltre, dal 24 agosto 2016 al 30 settembre dell'anno successivo non sarà dovuto il pagamento della contribuzione addizionale sulla retribuzione globale previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Infine un ultimo gruppo di misure (art. 48) dispone p roroghe e sospensione di termini concernenti adempimenti amministrativi:
- la mancata effettuazione ed il versamento delle ritenute dal 24 agosto scorso al 18 ottobre (data di entrata in vigore del decreto legge) potranno essere regolarizzati entro il mese di maggio 2017;
- sono sospesi fino al 31 dicembre 2016 i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche a carico di professionisti, consulenti e Caf dei territori colpiti per conto di aziende e clienti non operanti nei medesimi territori, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale sociale;
- fino al 31 dicembre 2016 sono esclusi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei territori colpiti, sia da parte dei datori residenti a favore dei propri lavoratori, anche non residenti. Non sono altresì applicabili le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, scadenti tra il 24 agosto e il 31 dicembre;
- sospesi inoltre i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Gli importi già versati, tuttavia, non saranno rimborsati. I relativi pagamenti potranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2017.

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