Agevolazioni

Esonero contributivo nella Legge di Bilancio 2017

di Alberto Bosco

Tra le misure della legge di stabilità (legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sul S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297) che maggiormente interessano i datori di lavoro per i prossimi mesi vi sono quelle contenute nell'articolo 1, comma da 308 a 310.

Tali disposizioni, per promuovere forme di occupazione stabile, prevedono che ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato - esclusi però i contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo - decorrenti dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, quindi con un massimo di 9.750 euro.

L'esonero di cui sopra spetta, a domanda e nei limiti degli stanziamenti economici previsti a tale specifico scopo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento:
a) delle ore di alternanza previste ex art. 1, co. 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti); ovvero
b) del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (percorsi di istruzione e formazione professionale); ovvero
c) del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008 (Istituti tecnici superiori); ovvero
d) del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Nota Bene L'esonero in esame (3.250 euro per le nuove assunzioni effettuate nel 2017 e nel 2018) applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'Inps provvede al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi di quanto sopra e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie destinate a questo incentivo (che vanno da 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, fino a 4,3 milioni di euro per l'anno 2022), l'Istituto non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio.

Infine, entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio in esame, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

In materia di alternanza scuola lavoro, ricordiamo che tanto l'Inail quanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, hanno recentemente fornito indicazioni operative con riguardo agli aspetti assicurativi e alla tutela della salute e sicurezza presso le imprese ospitanti.

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