Agevolazioni

Aziende edili, sconto in Uniemens

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Via libera al recupero dello sgravio dell'11,5% in favore delle imprese dell'edilizia (industria e artigianato) relativo al 2016. Per fruirne, le aziende devono inviare un'istanza telematica utilizzando l'applicativo web denominato “riduzione edilizia” che si trova nella sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziende” del sito www.inps.it.

Lo ha reso noto l'Istituto di previdenza nella circolare 23/17, diffusa ieri.

Il beneficio è quello introdotto nel 1995 dall'articolo 29 del Dl 244 (legge 341/95).

Si tratta del particolare incentivo consistente in una riduzione dei contributi dovuti (11,5%) dalla imprese edili; la facilitazione si può applicare alle aliquote di finanziamento delle assicurazioni sociali (aliquote in vigore dal 1° gennaio 2016) diverse da quella pensionistica (Ivs); da osservare che lo sgravio non si applica al contributo 0,30% pagato dal lavoratore occupato da imprese che gravitano in orbita Cigs. Il beneficio, inoltre, non riguarda neanche il contributo (0,30%) integrativo della Naspi , né gli eventuali esoneri (leggi 388/00 e 266/05) e/o misure compensative spettanti. La misura riguarda i soli operai occupati a tempo pieno.

La riduzione contributiva è legata all'integrale rispetto della contrattazione collettiva e non compete per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive (per esempio, assunti dalle liste di mobilità). Restano fuori anche le aziende che non hannopresentato la denuncia e che hanno omesso di pagare i contributi alle casse edili.

L'istanza online costituisce, di fatto, una dichiarazione del possesso dei requisiti di legge. Il datore di lavoro attesta, infatti, di non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione e di essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili. L'Inps ricorda che se la dichiarazione, resa dall'azienda, dovesse risultare non vera, ne darà comunicazione all'autorità giudiziaria e procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

La domanda inoltrata viene esaminata dall'istituto di previdenza e la sua accettazione è verificabile sempre nei servizi online. Alle posizioni contributive riferite alle imprese autorizzate alla riduzione, viene attribuito il codice di autorizzazione 7N. Il recupero dello sgravio potrà essere effettuato nei flussi UniEmens relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

Le aziende con posizioni sospese o cessate, potranno recuperare le somme spettanti per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione; a tal fine, devono corredare l'istanza telematica con una dichiarazione il cui format è allegato alla circolare. I datori di lavoro che saranno ammessi al beneficio potranno effettuare il conguaglio dell'incentivo avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, l'Inps precisa che è necessario inserire nell'apposito elemento del flusso UniEmens il codice NFOR, che contraddistingue i lavoratori non più in carico presso l'azienda.

Circolare n. 23/2017

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