Agevolazioni

«Impatriati» all’ultima opzione

di Alessandro Martinelli e Antonio Tomassini

I lavoratori altamente qualificat i che abbiano trasferito la residenza in Italia per motivi di lavoro entro il 31 dicembre 2015, in possesso della laurea e degli altri requisiti di cui alla Legge 238/10 e che non abbiano già esercitato l’opzione nel termine stabilito dal Provvedimento n. 46244 del 29 marzo 2016, sono chiamarti a scegliere irrevocabilmente, entro il prossimo 2 maggio , il regime fiscale applicabile al reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

Il “Decreto Milleproroghe” ha posticipato per tali soggetti il termine ultimo per scegliere fra l’agevolazione biennale di cui alla Legge 238/10 pro-tempore vigente e il regime agevolativo quinquennale previsto dal Decreto internazionalizzazione.

Si tratta di due normative volte ad attrarre capitale umano qualificato nel nostro Paese attraverso la concessione di incentivi fiscali Irpef sotto forma di parziale imponibilitàdel reddito derivante dalle attivita di lavoro prestate in Italia (in forza di un rapporto di lavoro instaurato con un’impresa residente o con società che direttamente o indirettamente controllino la medesima impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l’impresa).

In particolare, la Legge 238 prevede una imponibilità del reddito di lavoro dipendente per il biennio 2016-2017 al 20% per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori, mentre il Decreto internazionalizzazione prevede un regime (meno favorevole ma più lungo) di imponibilità del reddito di lavoro dipendente pari al 70% (per il 2016) e al 50% (dal 2017 e sino al 2020).

L’esercizio dell’opzione avviene con la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nella quale deve essere indicato, oltre alle generalità e all’indicazione dell’attuale residenza in Italia risultante dal certificato rilasciato dal Comune, anche l’impegno a comunicare ogni variazione di residenza o domicilio prima del decorso del quinquennio dalla data della prima fruizione del beneficio.

Ulteriore adempimento, previsto per i soli lavoratori dipendenti che alla data odierna non abbiano ancora chiesto l’accesso all’agevolazione di cui alla Legge 238/10 o, ancora, che l’abbiano richiesta ad altro datore di lavoro, è l’obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti per l’accesso al predetto regime (e cioè che non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento e si impegnino a permanere in Italia per almeno due anni).

Con riferimento all’anno 2016, considerato che sono già concluse le operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro, l’agevolazione è riconosciuta direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno.

Le eventuali imposte dovute saranno versate con le regole ordinarie previste, ovvero effettuando il pagamento entro il 30 giugno (o, con la maggiorazione dello 0,40% entro il 31 luglio 2017) e beneficiando - previa opzione nel modello Unico -, del versamento rateale di quanto dovuto a titolo di saldo ed acconto (incrementato degli interessi, pari al 4%) ad esclusione dell’acconto di novembre, dovuto in ogni caso in un’unica soluzione.

Per quanto attiene all’anno 2017, a partire dal mese di giugno (con opzione esercitata a maggio) il datore di lavoro opererà le ritenute sul 50% delle somme imponibili.

A fine anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà inoltre effettuare il conguaglio tra le ritenute operate nel corso delle mensilità antecedenti l’opzione e quelle effettivamente dovute per il periodo di imposta.

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