Agevolazioni

Beneficiari di indennità di mobilità, assunzione in apprendistato fino ad esaurimento della prestazione

di Antonio Carlo Scacco

Le assunzioni agevolate con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità possono essere effettuate fino al termine della erogazione della relativa indennità: è una delle precisazioni contenute nel messaggio Inps 2243 del 31 maggio scorso.

La legge Fornero di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) dal 1° gennaio ha abrogato le nuove iscrizioni alle liste di mobilità, nonché i benefici di natura economica e contributiva finalizzati a promuovere l'assunzione dei lavoratori iscritti. Tuttavia, precisa la nota dell'Istituto, il rinvio operato dall'articolo 47 del decreto legislativo 81/2015 alle norme abrogate opera al solo fine di individuare, in deroga alla disciplina generale del contratto di apprendistato, il regime contributivo agevolato e la misura degli incentivi economici applicabili. Ne segue che le agevolazioni per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori (senza limiti di età) beneficiari della indennità di mobilità continuano ad operare per le assunzioni effettuate sia prima, sia dopo il 31 dicembre 2016. Si ricorda che le agevolazioni contributive consistono nella riduzione dell'aliquota contributiva per i primi 18 mesi al 15,84% , di cui il 10% a carico del datore (non c'è la maggiorazione Naspi) e il restante a carico del lavoratore. Dal diciannovesimo mese è dovuta la contribuzione piena da parte del datore e ridotta al 5,84% per il lavoratore (fino al termine del periodo di apprendistato). Non opera per tale tipologia di assunzioni la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il termine del periodo di formazione.
Agevolazioni sono previste anche per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori (anche in questo caso senza limiti di età) beneficiari di un trattamento di disoccupazione (Naspi, Aspi/MiniAspi, speciale edile e Dis-Coll). In proposito il messaggio ribadisce opportunamente che la agevolazione spetta anche per quei soggetti che, avendone titolo, hanno presentato la relativa domanda e sono in attesa della erogazione della prestazione. Nei 36 mesi massimi del periodo agevolato (elevabili a 60 nel settore artigiano), l'aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (di cui 11,61% a carico del datore). Per quelli con meno di nove l'aliquota complessiva è pari per il primo anno all' 8,95% (3,11% a carico del datore), 10,45% (4,61% datore) per il secondo anno e 17,45% (11,61% datore) per l'ultimo anno (fino al 60° mese per gli artigiani). A favore di tali assunzioni, differentemente da quanto previsto per le assunzioni di beneficiari della indennità di mobilità, non è previsto l'incentivo economico a favore del datore pari al 50% della indennità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di fruizione (ex articolo 8, comma 4, della legge 223/1991).

Rilevante novità, infine, l'annuncio di una apposita procedura telematica in via di implementazione che si incaricherà di agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro dando immediato riscontro dei requisiti richiesti in capo ai lavoratori da assumere, evidenziando altresì l'importo dell'incentivo economico fruibile sulla base della misura della prestazione residuale. Nelle more si prosegue secondo le vecchie regole: la richiesta del beneficio si effettua con la trasmissione attraverso il cassetto bidirezionale della specifica dichiarazione di responsabilità/comunicazione (secondo i modelli allegati al messaggio). La eventuale ammissione sarà egualmente resa nota all'azienda nella funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.

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