Agevolazioni

Premi di risultato, decontribuzione e coinvolgimento paritetico dei lavoratori

di Gianluigi Baroni, Antonella Iacobellis, Andrea Giordan

Il D.L. n. 50/17 (c.d. "Manovra correttiva 2017") è intervenuto sul testo del c. 189 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 così come modificata dalla Legge di Stabilità 2017.
Nello specifico, la Legge di Stabilità 2017 aveva già apportato delle modifiche alla disposizione contenuta nel comma in esame, prevedendo, con riferimento ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione fosse legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal Decreto Interministeriale d'attuazione 25 marzo 2016), nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, che l'importo massimo soggetto all'agevolazione dell'imposta sostitutiva del 10%, pari ad € 3.000,00 lordi annui, potesse essere aumentato "fino ad un importo non superiore a € 4.000,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro".
Cosa significa coinvolgimento paritetico dei lavoratori?
A questo proposito la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 dell'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il coinvolgimento paritetico comporta "che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno dal basso che consenta di migliorare le prestazioni produttive e le qualità del prodotto e del lavoro".
L'art. 55 D. L. n. 50/17 interviene oggi sulla disposizione rappresentando uno spartiacque tra i regimi agevolativi applicabili alle somme erogate in esecuzione dei contratti territoriali e aziendali previsti dall'art. 1, co. 187, della Legge Stabilità 2016, sottoscritti prima del 24 aprile 2017 e quelli sottoscritti dopo predetta data.
Prima del 24 aprile 2017, e dunque prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 50/17, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori l'importo soggetto a tassazione agevolata può essere sino a Euro 4.000 continuandosi ad applicare le disposizioni previgenti in materia di agevolazione fiscale previste prima dell'entrate in vigore della manovra correttiva (senza alcun cenno ad eventuali agevolazioni di natura contributiva).
Dal 24 aprile 2017, con l'entrata in vigore della Manovra correttiva, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori non è più previsto l'incremento dell'importo dei premi agevolati – che pertanto rimane fisso a € 3.000,00, a fronte dell'introduzione di un'agevolazione contributiva.
In cosa consiste la nuova agevolazione e dunque l'abbattimento contributivo?
Così si legge testualmente dell'art. 55 D.L. n. 50/17: "1. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. 2. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici".
Quindi, con riferimento alle somme premiali erogate in esecuzione dei contratti aziendali/territoriali (ex co. 182 Legge di Stabilità 2016) sottoscritti dalla data di entrata in vigore della Manovra correttiva e che prevedano forme di coinvolgimento paritetico nell'organizzazione del lavoro, fermo restando il predetto limite di € 3.000,00 ai fini dell'applicazione della tassazione sostitutiva, il legislatore introduce un'agevolazioni contributiva.
Si tratta di una misura già prevista in passato in relazione alle somme premiali connesse alla contrattazione di secondo livello, che assume tuttavia una nuova struttura, prevedendo i seguenti vantaggi:
- pro lavoratore: assenza di contribuzione pensionistica (invalidità, vecchiaia e superstiti – "IVS") a suo carico,
- pro datore di lavoro: riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS a suo carico.
I vantaggi contributivi in parola potranno trovare applicazione su una quota del premio erogato non superiore a € 800,00.
La nuova agevolazione si concretizza dunque in un risparmio diretto per il datore di lavoro (fino a € 160,00, pari al 20% della base imponibile massima decontribuibile), garantendo altresì una minore trattenuta al lavoratore (a titolo d'esempio, € 73,52 ipotizzando una base decontribuibile pari a € 800,00 e un'aliquota IVS a carico lavoratore stabilita nel 9,19%).
Nell'apprezzare lo sforzo del legislatore volto ad una compressione del cuneo contributivo gravante sulle retribuzioni da lavoro dipendente, è giusto il caso di osservare come la decontribuzione in parola comporterà tuttavia una equivalente diminuzione del montante contributivo ai fini pensionistici accantonato a favore del dipendente, diminuzione che non era prevista dalla decontribuzioni degli anni passati.
E' infine opportuno evidenziare che per la effettiva fruizione della misura in argomento si renderà necessario il recepimento in sede di prassi della stessa da parte dell'Inps, con l'emanazione delle relative istruzioni.

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