Agevolazioni

Start up innovative, la procedura per modificare lo statuto online

di Maurizio Maraglino Misciagna

Dallo scorso 22 giugno è possibile modificare lo statuto di un start up innovativa costituita online senza l'ausilio di un pubblico ufficiale e semplicemente attraverso la piattaforma online messa a disposizione dalle Camere di commercio Italiane. È quanto stabilito dall'art. 25 del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.) secondo cui la Camera di Commercio supporta gli imprenditori nella modifica dello Statuto, verificando la correttezza di quanto dichiarato e assolvendo ai successivi adempimenti obbligatori per loro conto.

Questa importante semplificazione si aggiunge alla possibilità di costituire online una società di capitali con lo status di startup innovativa, introdotta nel luglio 2016 da Infocamere, con l'approvazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, che dà attuazione alla previsione di legge approvando il modello standard di atto costitutivo e statuto e regolando le modalità di costituzione tramite documento informatico elaborabile firmato digitalmente.

La modifica statutaria della startup innovativa, è stata invece introdotta con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, che consente alle startup innovative costituite online con firma digitale, di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata.

L'art. 1 del presente Decreto, specifica e consente l'utilizzo della forma elettronica per la redazione degli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto delle società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di cui all'art. 25, comma 2, del D.L. 19 ottobre 2012, n. 179. Tali atti modificativi sia di atto costitutivo che dello statuto devono essere firmati digitalmente a norma dell'articolo 24 del C.A.D. dal presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico socio nel caso di unipersonale. Una volta predisposto il documento, come precisa l'art. 2 del Decreto, deve essere presentato per l'iscrizione al registro delle imprese dell'ufficio territorialmente competente, entro trenta giorni dall'assemblea.

Compito dell'ufficio del registro delle imprese è quello di verificare la conformità dell'atto modificativo al modello standard approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e redatto secondo le specifiche tecniche del modello, di cui all'art.1 del decreto 28 ottobre 2016; la sottoscrizione effettuata con firma digitale secondo quanto previsto dall'art. 24 del C.A.D. da parte del Presidente dell'assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la delibera o dell'unico socio nel caso di società unipersonale; l'iscrizione della società modificata nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative; che le modifiche approvate siano compatibili con la permanenza della società nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012; la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall'art. 2189, comma 2, del Codice civile e dall'art. 11, comma 6, lettera a), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581; la competenza territoriale; l'esistenza di un indirizzo di Posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società; la liceità, possibilità, determinabilità e legittimità delle modifiche approvate; la permanenza dell'esclusività o della prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; la contestuale presentazione della dichiarazione di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa sotto la propria responsabilità, del mantenimento dei requisiti.

Accertato positivamente l'esito sulle verifiche sopra riportate, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria (entro 10 giorni dalla data di protocollo), nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva "modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale". Nei successivi dieci giorni dall'iscrizione in sezione provvisoria l'ufficio del registro delle imprese, verifica la permanenza dei requisiti di start-up e provvede all'iscrizione permanente in sezione speciale, eliminando la dicitura "iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale".

Per utilizzare l'applicazione che permette di modificare l'atto e lo statuto online, è necessario accedere alla sezione "Crea o modifica startup" del sito http://startup.registroimprese.it , dotandosi sin da subito di posta elettronica certificata, firma digitale ed utenza telemaco.

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