Agevolazioni

Scheda carburante e detrazione dei costi del rifornimento

di Salvatore Servidio

Come per ogni spesa per la quale è ammessa la detrazione, anche per l'acquisto di carburante è necessario dimostrare di aver pagato il prezzo necessario ad acquistarlo. Mentre in generale, quando si acquista un bene il cui prezzo è detraibile, è sufficiente allegare alla dichiarazione dei redditi la fattura o lo scontrino, per i carburanti non è previsto il rilascio della fattura da parte delle c.d. "pompe di benzina" (impianti stradali di distribuzione).

Infatti, per gli acquisti di carburanti (benzina, gasolio, metano, Gpl, miscela di carburante e lubrificante, ecc.) la legge vieta l'emissione di fattura (art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Pertanto, se l'automobilista vuole portare in detrazione il costo dell'acquisto del carburante (ex art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972), deve compilare la scheda carburante in ogni sua parte.
La scheda carburante è dunque il documento che dimostra l'acquisto del carburante stesso.
Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, che disciplina la materia, stabilisce (art. 2) che per permettere la detrazione la scheda carburante che deve contenere una serie di indicazioni, quali (v. Circolari 12 agosto 1998, n. 205 e 9 novembre 2012, n. 42):

• i dati anagrafici di chi acquista il carburante;
• il numero di partita iva di chi acquista il carburante;
• la data dell'acquisto del carburante;
• la marca ed il modello del mezzo, nonché il numero di targa;
• i dati anagrafici del venditore comprensivi di partita iva;
• la quantità di carburante acquistato con il relativo prezzo;
• la firma ed il timbro aziendale del venditore;
• il numero dei Km percorsi dal mezzo.

La scheda carburante per essere utilizzata al fine di godere della detrazione deve essere completa e deve necessariamente indicare tutti questi elementi, pena il disconoscimento della detrazione (Cass. 7 luglio 2017, n. 16809).

L'addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda, all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso.

I contribuenti dotati di partita IVA possono utilizzare le schede carburante per dedurre il costo di acquisto della benzina entro questi limiti (art. 164, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917):

• agenti e rappresentanti di commercio possono detrarre l'80% del costo sopportato per acquistare il carburante;
• gli altri lavoratori autonomi possono detrarre il costo di acquisto del carburante fino al limite del 20% del prezzo pagato, poiché si presume che la loor automobile sia usata non solo per lavoro ma anche per fini personali;
• per le Ditte che utilizzano autocarri di peso pari o superiore a 35 quintali, la deduzione del costo è totale.

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