Agevolazioni

Novità sui contributi per l’inserimento di disabili a Bolzano

di Josef Tschöll

Dopo aver modificato l'anno scorso la legge provinciale n. 7/2015 (sulla partecipazione e inclusione delle persone con disabilità), la Provincia Autonoma di Bolzano ha cambiato, con la delibera 25 luglio 2017, n. 824, anche la disciplina dei contributi per l'assunzione di persone disabili. Questi sono concessi per l'adattamento dei posti di lavoro per favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili.

Ambito di applicazione e incumulabilità. Il beneficio è riferito a datori di lavoro privati per l'assunzione di persone con disabilità nonché a titolari d'impresa per l'occupazione di collaboratori familiari con disabilità. Rientrano, così, tra i beneficiari anche le imprese con collaboratori familiari disabili che in precedenza erano esclusi dalla concessione dei contributi.
Per quanto riguarda i datori di lavoro privati, l'agevolazione è riferita a coloro che hanno assunto, con contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato, una o più persone disabili residenti in provincia di Bolzano.
La concessione del contributo provinciale è possibile solamente per persone assunte e per collaboratori familiari con un'invalidità civile almeno del 46 per cento o un'invalidità del lavoro almeno del 34 per cento che sono occupati esclusivamente nell'azienda e per i quali vengono versati gli oneri sociali all'Inps. Un'ulteriore condizione è che la persona con disabilità non si dedichi ad altre attività. Sono considerate come tali anche la frequenza di un laboratorio protetto o l'occupazione tramite convenzione individuale per l'inserimento lavorativo o per l'occupazione lavorativa.
I contributi concessi dalla Provincia Autonoma di Bolzano non sono cumulabili con altri incentivi o contributi erogati per lo stesso scopo. Dunque, il beneficio non è cumulabile con la riduzione contributiva prevista dall'art. 13, L. n. 68/1999.

Incentivo su base modulare. L'ammontare e la durata del contributo provinciale è modulato in base al tipo e grado di invalidità (si veda l'allegato A alla delibera) e non può superare l'importo massimo di 7.500,00 euro. Questo è stato elevato in maniera significativa rispetto alla previgente disciplina.
Nel caso di un collaboratore familiare, viene erogato un importo forfettario pari al 50 per cento degli oneri sociali effettivamente versati per l'anno di presentazione della domanda di contributo.
A partire dalla data in cui la persona disabile inizia a percepire una pensione di anzianità o di vecchiaia, il contributo non viene più erogato.

Termini e presentazione della domanda. Quest'ultima deve essere presentata all'Ufficio provinciale Servizio lavoro, a pena di decadenza, entro il 31 agosto di ogni anno e in ogni caso prima di un'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro. Per quest'anno il termine è dunque molto ristretto e lo stesso è stato anche ridotto di un mese rispetto alla previgente disciplina.
Per le assunzioni senza avviamento da parte dell'Ufficio servizio lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano, alla domanda va allegata copia del certificato di invalidità rilasciato dalla competente commissione medica o della certificazione d'invalidità rilasciata dall'Inail, dalla quale risulta la diagnosi. Lo stesso vale anche per la rivalutazione dell'invalidità eseguita dopo l'assunzione.
Le domande possono essere presentate direttamente all'Ufficio Servizio lavoro, Via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano oppure ai centri di mediazione. E' possibile anche l'invio tramite Pec all'seguente indirizzo: as.sl@pec.prov.bz.it (i richiedenti devono garantire, che il documento è immodificabile e che è firmato digitalmente).

Contributo e rendicontazione. Il contributo viene inizialmente calcolato sulla base dello stipendio lordo annuo presumibilmente spettante alla persona con disabilità nell'anno di presentazione della domanda. In seguito è prevista la rendicontazione finale, la quale va presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, previa decadenza dal beneficio. L'importo definitivo da erogare viene calcolato poi sulla base dello stipendio lordo effettivamente percepito nell'anno di presentazione della domanda, risultante dal modello CU (certificazione unica). Di conseguenza alla domanda di liquidazione dovrà essere allegato il modello CU.
L'Ufficio Servizio lavoro effettuerà poi controlli a campione sul 6% delle domande accolte.

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