Agevolazioni

Liberi professionisti ammessi alle agevolazioni per le Zfu

di Antonio Carlo Scacco

Anche i liberi professionisti saranno finalmente ammessi alle agevolazioni fiscali e contributive concesse alle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane (Zfu): lo prevede il decreto interministeriale Mise e Ministero delle finanze 5 giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre scorso.

Per comprendere la rilevanza della novella è necessario fare un passo indietro. Le Zfu sono state istituite con la legge Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006 art. 1 co. 340 e ss) con il dichiarato obiettivo di creare occupazione nelle aree urbane di maggiore esclusione sociale, sulla scorta del precedente successo delle francesi Zones Franches Urbaines. La legge Finanziaria successiva, nell'integrare la relativa disciplina, aveva aggiunto la previsione (ultimo periodo dell'articolo 1, comma 341, lett. d) ) secondo cui l'esonero sarebbe spettato «alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo» che avessero svolto «l'attività all'interno della zona franca urbana».

Incomprensibilmente nelle successive normative regolamentari (tra le quali il novellato decreto Mise 10 aprile 2013) la chiara previsione della legge veniva disattesa ed anzi timide aperture operate in tal senso dalla prassi ministeriale aumentavano, anziché diminuire, le perplessità degli operatori. Basti pensare alla circolare Mise 30 settembre 2013, secondo la quale i professionisti potevano accedere alle agevolazioni in questione purché avessero svolto «la propria attività in forma di impresa» e fossero iscritti «alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, al Registro delle imprese». Da ultimo, si ricorda, la legge 81/2017 (cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo), che ha equiparato i lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese per l'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.
Come preannunciato, il decreto recentemente in Gazzetta non solo sana una situazione di oggettiva disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori autonomi e dei professionisti, ma fa anche qualcosa di più rispetto alle originarie previsioni della legge 296 dal momento che ammette tali categorie di lavoratori alla fruizione di tutte le agevolazioni, incluse quelle fiscali (quindi non soltanto quelle contributive). Più in particolare si prevede la esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella Zfu e, infine, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tutti i benefici indicati soggiacciono ai limiti previsti dal regime degli aiuti di importanza minore, cosiddetti aiuti de minimis (dal 2006 l'importo massimo è pari a 200mila euro, ovvero 100mila nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada), riferiti all'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza, quest'ultima richiesta per accedere ai benefici e da presentare nei termini previsti da appositi bandi adottati dallo stesso Ministero. È bene tuttavia precisare che le nuove regole si applicano solo a partire dai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto citato in apertura (ma sarà prevedibilmente necessario attendere la emanazione dello specifico provvedimento Mise di attuazione previsto dalla stessa norma).

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