Agevolazioni

Per l’abbonamento metro-bus detassati contributi e rimborsi

di Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi

Via libera al rimborso in esenzione di tessere di abbonamento per il trasporto pubblico locale a favore dei dipendenti. L’articolo 1, comma 13, lettera b), della legge di Bilancio 2018 introduce un regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per le erogazioni e rimborsi di spese per abbonamenti a trasporto pubblico locale. Tali forme di erogazioni, non ricadendo nella previsione dell’articolo 51, comma 2, lettera d) del Tuir, nelle interpretazioni delle Entrate (risoluzioni 126/2007, e 95/e del 2002) erano state considerate soggette a tassazione, fatta salva l’ipotesi di sostituzione del premio di risultato con servizi di trasporto collettivo di cui alla lettera d), comma 2, dell’articolo 51 del Tuir.

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, senza limitazioni di importo «le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari».

Le erogazioni/rimborsi devono comunque interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee. Con riferimento a tale locuzione la precedente prassi delle Entrate (circolari 326/E del 1997 e 188/E del 1998) aveva chiarito che non è necessario ricondursi alle qualifiche previste dal Codice civile potendosi individuare le categorie di dipendenti con altri criteri (ad esempio dipendenti del turno di notte). Resta ferma la necessità di individuare un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che soltanto alcuni di essi usufruiscano della agevolazione.

Rientrano nella nuova fattispecie di esenzione da imposte e contributi sia le somme che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti per l’acquisto degli abbonamenti sia il rimborso di questi ultimi ai dipendenti per le medesime finalità così come le spese direttamente sostenute dal datore di lavoro. Inoltre è richiesta l’ulteriore condizione secondo cui le erogazioni in questione devono essere oggetto di contrattazione (contratto accordo o regolamento aziendale) ma rientrano nella previsione anche quelle concesse in via volontaria dal datore di lavoro.

La norma potrà essere applicata anche per le erogazioni/rimborsi di abbonamenti Tpl utilizzabili dai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir (ad esempio coniuge o figli), a condizione che questi ultimi risultino fiscalmente a carico del lavoratore.

La norma consentirà di riconoscere in esenzione da imposte e contributi le erogazioni e/o rimborsi per gli abbonamenti che coprono la tratta casa- sede di lavoro. Dovrebbero altresì rientrare nella fattispecie di non imponibilità anche l’utilizzo degli abbonamenti per le trasferte nell’ambito del territorio comunale. Entrambe le fattispecie in assenza della nuova previsione sarebbero state soggette a imposizione. Nulla cambia sulle indennità in denaro sostitutive del servizio di trasporto per le quali resta confermata l’imponibilità. Dovrà essere chiarito se la circostanza che l’abbonamento sia utilizzabile per percorsi estranei al tragitto casa-lavoro e in giorni non lavorativi sia rilevante per l’applicazione della norma in esame.

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