Agevolazioni

Mobilità in deroga esclusa per chi trova un nuovo impiego

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Sarà ancora possibile, nel 2018, ricorrere alla cassa integrazione straordinaria e alla mobilità per le imprese che operano in alcune aree di crisi industriale complessa. Con il comma 140 dell’articolo 1 della legge 205/2017, si prevede infatti che - a determinate condizioni - possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria (Cigs), fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga ai limiti stabiliti dal Dlgs 148/2015.

La Cigs aggiuntiva

Sono destinatarie di questa particolare prestazione le imprese operanti in aree che, in base alla normativa di riferimento (articolo 27 del Dl 83/2012, convertito dalla legge 134/2012), siano state riconosciute «di crisi industriale complessa», nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017 e che cessano il programma di Cigs, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2018. Quanto all’ambito territoriale, stante l’esplicito richiamo legislativo, sono interessate dalla disposizione solamente alcune zone della Campania e del Veneto. Si tratta dei poli industriali di Acerra, Marcianise, Airola, Torre Annunziata, Castellammare, Battipaglia e Solofra per la Campania (si veda il Dm 22 novembre 2017) e dell’area di Venezia-Porto Marghera per il Veneto (si veda il Dm 8 marzo 2017).

Per essere ammesse al trattamento, le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. Inoltre, le imprese devono trovarsi nelle condizioni di non poter ricorrere a un ulteriore intervento di Cigs, in base alla disciplina vigente.

L’accesso alla cassa è subordinato anche alla stipula di un accordo ad hoc presso il ministero del Lavoro, con l’intervento del ministero dello Sviluppo economico e della Regione competente.

La mobilità in deroga

Oltre alla cassa, la legge 205/2017 apre anche, nelle stesse aree, alla mobilità in deroga. Il comma 142 dell’articolo 1 disciplina, infatti, la concessione di un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018, in favore dei lavoratori che cessano la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2018. Per essere ammesse all’indennità, le Regioni potranno prescindere dall’applicazione dei criteri dettati, in materia, dal Dm 83473/2014, a condizione che questi lavoratori siano destinatari di misure di politiche attive, individuate in un piano regionale.

Chi percepisce il trattamento di mobilità non può svolgere attività lavorativa; è stabilita, infatti, la decadenza dall’indennità per il lavoratore che trova nuova occupazione a qualsiasi titolo.

Per la copertura dei costi legati alle due misure di sostegno (Cigs e mobilità) sono stati stanziati 34 milioni di euro. Le Regioni, alle quali saranno proporzionalmente ripartite le risorse, dovranno chiedere al ministero del Lavoro l’assegnazione delle somme di competenza. Il monitoraggio sul rispetto del limite di spesa è affidato all’Inps.

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