Agevolazioni

Sconto triennale con requisiti da chiarire

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone


L'incentivo strutturale previsto dalla legge di bilancio 2018 in favore dell'occupazione stabile scalda i motori.

In attesa di conoscere nel dettaglio le indicazioni operative che saranno fornite dall'Inps, aziende e operatori si interrogano su alcuni principi di carattere generale che riguardano la nuova agevolazione contributiva.

La facilitazione - che si concretizza in un abbattimento del 50% degli oneri contributivi datoriali (premio Inail escluso) entro il tetto massimo di 3.000 euro annui - nel 2018, premia le assunzioni/stabilizzazioni di giovani che non hanno compiuto i 35 anni; dal 2019 la soglia anagrafica si abbasserà a 30 anni.

Condizione fondamentale per l'accesso alla misura è che il soggetto da assumere/stabilizzare non sia mai stato titolare, in tutta la precedente vita lavorativa, di un contratto a tempo indeterminato. Fanno eccezione gli eventuali periodi di apprendistato, svolti presso un datore di lavoro diverso da quello che provvede all'assunzione, che non siano proseguiti in un rapporto a tempo indeterminato.

Stante la rilevanza della condizione fissata dalla norma, ci si domanda se anche precedenti contratti di job on call a tempo indeterminato possano precludere l'accesso al beneficio. Nel recente passato, disciplinando lo sgravio triennale previsto dalla legge 190/2014 (e, poi anche il biennale), l'Inps ha ritenuto che «la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell'arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisca condizione ostativa per il diritto all'esonero contributivo triennale».

Anche se l'attuale disposizione prevede uno spazio temporale differente (tutta la vita lavorativa in luogo di sei mesi), è plausibile ritenere che l'indirizzo possa essere il medesimo. In conseguenza, da una parte, non dovrebbe essere possibile fruire dell'agevolazione in caso di assunzione con contratto intermittente (considerando che non assicura piena occupazione); dall'altra, si potrà avere accesso alla misura incentivante se il lavoratore assunto/stabilizzato sia stato in precedenza titolare di un rapporto di job on call a tempo indeterminato.

Desta interesse anche uno degli aspetti relativi all'osservanza delle regole necessarie per la legittimità del beneficio.

Per la fruizione della facilitazione, è previsto il rispetto dei principi contenti nell'articolo 31, del DLgs 150/15. L'espresso richiamo legislativo - che appare peraltro pleonastico - fa ritenere che trovino applicazione tutti criteri ivi postulati. Tra i principali c'è anche quello che esclude l'applicazione dell'incentivo quando la nuova assunzione viene effettuata in ottemperanza a preesistenti obblighi (ex lege o Ccnl).

Va considerato che il bonus spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. Vale la pena di ricordare che l'esistenza di uno o più contratti a tempo determinato per più di 6 mesi fa sorgere, per il lavoratore, il diritto di precedenza e ciò porterebbe a escludere il riconoscimento dell'agevolazione. Va osservato – tuttavia - che, per i precedenti esoneri, l'Inps ha superato l'impasse stabilendone il riconoscimento a «prescindere dalla circostanza che le assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro».

Occorrerà, quindi, verificare se, in relazione alle evidenti analogie tra le misure incentivanti, sarà data la stessa interpretazione anche alla nuova agevolazione.

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