Agevolazioni

Zona franca lombarda, il Mise spiega le agevolazioni per il 2018 e 2019

di Maurizio Maraglino Misciagna

Il ministero dello Sviluppo Economico, con la pubblicazione della circolare del 5 marzo 2018, numero 144225, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nello specifico la circolare esplica le modalità e termini per fruire dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 che consente, alle imprese già beneficiarie delle esenzioni fiscali previste per la zona franca istituita nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di poter fruire delle agevolazioni anche per il 2018 e 2019, incrementate, compatibilmente con il massimale de minimis, di un importo pari a quello già concesso con il decreto direttoriale del 31 maggio 2016.

L'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese già beneficiarie della concessione di cui al decreto 31 maggio 2016, avviene a seguito di apposita comunicazione da effettuarsi sulla base del modello "facsimile" riportato in allegato alla circolare stessa e pubblicato sul sito del Mise.

Le comunicazioni firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione "Zona Franca Lombardia" del sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it).

La procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite il codice fiscale dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione. L'identità dell'impresa viene accertata in modalità telematica dal Registro delle imprese presso le Camere di commercio. Il Ministero invita le imprese interessate a verificare tempestivamente la propria posizione, con particolare riferimento all'iscrizione al Registro delle imprese di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. L'accesso diretto alla procedura telematica è di esclusivo riserbo dei rappresentanti legali dell'impresa o di altro soggetto delegato di potere di rappresentanza. E' possibile inviare le comunicazioni telematiche a partire dal 12 marzo 2018 e, comunque, in data utile per la fruizione delle agevolazioni nei periodi di imposta oggetto di proroga e non oltre il 31 dicembre 2019.

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti del regolamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis", per ciascun soggetto fino al limite massimo di 200mila euro.

L'importo dell'agevolazione è riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario nella misura massima pari all'importo già concesso ai sensi del citato decreto direttoriale del 31 maggio 2016, tenuto conto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento de minimis e al netto degli eventuali aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall'"impresa unica", nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Il soggetto richiedente deve indicare (nel modulo di comunicazione) gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute, alla data di presentazione della comunicazione, a titolo di "de minimis" in termini di "impresa unica" nel predetto periodo temporale di riferimento.

Gli importi delle agevolazioni che spettano a ciascun soggetto richiedente sono determinati con provvedimento del Mise, che verrà pubblicato anche nel sito istituzionale.

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