Agevolazioni

Agevolazioni per la Zfu sisma Centro Italia, da oggi le istanze per accedere ai benefici

di Antonio Carlo Scacco

La Zona Franca Urbana (ZFU) istituita con l'art. 46 del decreto-legge 50/2017 comprende i Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi attivi in questi territori sono state previste, in misura differenziata, alcune agevolazioni.

Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio per il 2018
La legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017) ha introdotto alcune modifiche alla relativa disciplina. In particolare:
a)Il testo previgente prevedeva una serie di agevolazioni fiscali per le imprese che, all'interno della ZFU, avessero subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% tra il 1° settembre 2016 ed il 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Il comma 745 dell'articolo 1 della legge 205/2017 ha disposto che, per le imprese collocate nei territori dei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016), le agevolazioni si applicano anche ove la riduzione tendenziale del 25% si sia verificata nel fatturato del periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017;
b)Il successivo comma 746 prevede che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la citata riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016 (periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016), rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015.
La circolare Mise 5 marzo 2018, n. 144220 contiene le istruzioni operative per l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge di Bilancio per il 2018 (di seguito illustrate).

Prima tipologia (agevolazioni fiscali e contributive ex art. 1, co. 745, della legge di bilancio 2018)
Le relative istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 12 marzo 2018 e sino alle ore 12:00 del 27 marzo 2018.
Le agevolazioni concedibili sono rappresentate, nei limiti delle risorse disponibili, da esenzioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive; esenzione dall'imposta municipale propria) e contributive (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente). Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018. Ne possono beneficiare i soggetti ubicati nei Comuni di cui all'allegato n. 2 al decreto-legge n. 189 del 2016:
a) imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive;
b) i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento alle agevolazioni contributive.
Attenzione: sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che hanno già ottenuto le medesime agevolazioni.
Per le imprese si fa riferimento al certificato camerale (devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 28 febbraio 2016) mentre per i lavoratori autonomi vale la dichiarazione di inizio attività (art. 35 dpr 633/1972). Per accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo devono avere subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo che va dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo del precedente anno (decorrente dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2016). Per “fatturato” si intende l' “ammontare complessivo dei ricavi” desumibile dal quadro “RS” dei modelli di dichiarazione dei redditi.

Seconda tipologia (agevolazioni contributive ex art. 1, co. 746, della legge di bilancio 2018)
Le relative istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 4 aprile 2018 e sino alle ore 12:00 del 20 aprile 2018.
In questo caso accedono le sole imprese, di qualsiasi dimensione (sono esclusi i lavoratori autonomi). Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. I soggetti interessati sono i titolari di imprese familiari o di imprese individuali ubicate nei Comuni di cui agli allegati numeri 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 31 dicembre 2015, che non abbiano già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ovvero intendano integrare l'agevolazione già ottenuta con le nuove previste dalla legge di Bilancio per il 2018. Si richiede una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo che decorre dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015.

Modalità di presentazione della domanda
Le istanze per l'accesso alle agevolazioni devono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche, sulla base dei modelli di istanza allegati alla circolare Mise 5 marzo 2018, n. 144220. La relativa procedura informatica è accessibile dalla sezione “ZFU sisma Centro Italia” del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).
Le agevolazioni possono essere fruite mediante riduzione dei versamenti effettuati a mezzo F24 utilizzando l'apposito codico tributo “Z148 - denominato “ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni imprese per riduzione versamenti - art. 46 - d.l. n. 50/2017” (AgE Risoluzione 160/E del 21 dicembre 2017). In tale modalità di utilizzo il meccanismo di fruizione della agevolazione è assimilabile ad una compensazione verticale (imposta su imposta).
Si ricorda che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti “de minimis” n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

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