L'esperto rispondeAgevolazioni

Assunzioni agevolate di giovani nel 2018

di Cristian Valsiglio

La domanda

Buongiorno avrei bisogno di un chiarimento circa le assunzioni agevolate legge 205/2017. L'articolo 1 c. 101 parla di agevolazione subordinata alla condizione che i lavoratori assunti "non siano stati occupati a tempo indeterminato presso il medesimo o altro datore di lavoro". Nel caso in cui un lavoratore abbia già avuto un precedente rapporto di lavoro di apprendistato (non confermato alla scadenza) con lo stesso datore di lavoro o con altro, è possibile effettuare l'assunzione agevolata? Inoltre in caso di mantenimento in servizio di un apprendista, il beneficio contributivo di 12 mesi (art 106), si va ad aggiungere agli ulteriori 12 mesi di aliquota agevolata già in vigore?

Il quesito proposto pone due particolari temi: 1) la condizione per la fruizione del beneficio; 2) l'agevolazione in caso di apprendistato confermato. In merito al primo dubbio si rileva che l'art. 1, co. 101 della L. 205/2017 afferma che l'incentivo è riconosciuto a condizione che i giovani assunti "non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”. Tuttavia relativamente al contratto di apprendistato, l’ultimo periodo del comma 101 afferma che “Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato”. Pertanto, nel caso specifico, il rapporto di apprendistato non confermato presso altro datore di lavoro non è ostativo al beneficio. Differentemente se l’apprendistato non confermato fosse stato instaurato con il medesimo datore di lavoro, in virtù del principio generale che il contratto di apprendistato è comunque un contratto a tempo indeterminato, la nuova assunzione non potrà consentire l’esonero contributivo. Relativamente al secondo tema, il comma 106 dell’art. 1 della L. 205/2017 precisa che l’esonero è previsto per 12 mesi successivamente alla prosecuzione del contratto di apprendistato e che detta agevolazione decorre “dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio di cui all’art. 7, comma 7 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. A mente di quest’ultima norma citata le agevolazioni previste per l’apprendistato proseguono per un ulteriore anno successivamente alla conferma. Pertanto, ai sensi della disposizione presente nel comma 106, l’esonero contributivo di ulteriori 12 mesi spetterà dal termine di tutte le agevolazioni previste per il contratto di apprendistato. In conclusione, l’agevolazione prevista dalla L. 205/2017 in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato non si aggiunge a quella prevista nei primi 12 mesi successivi alla conferma ma si aggiunge per gli ulteriori 12 mesi successivi al primo anno.

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