Agevolazioni

Possibilità preclusa agli sconti previsti per donne e over 50

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2018 per favorire l’occupazione giovanile, oltre che con i bonus «Neet» e «Sud», è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica. La circolare Inps 40/2018 ha passato in rassegna alcune situazioni di cumulo, nelle quali bisogna contemperare le regole previste per ciascuna misura.

L’esonero è cumulabile, ad esempio, con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili previsto dall’articolo 13 della legge 68/1999: in questo caso, occorre però considerare che, a differenza dell’esonero contributivo, il beneficio a vantaggio dei lavoratori con disabilità è subordinato al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale.

La cumulabilità scatta anche con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Naspi (articolo 2, comma 10-bis, della legge 92/2012), pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento: in questa ipotesi bisogna tenere conto del fatto che, a differenza del nuovo esonero, la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla legge Fornero è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti “de minimis”.

La cumulabilità del beneficio introdotto dalla legge di Bilancio 2018 con altri benefici è coerente anche con i principi generali e con gli indirizzi che regolano i fondi strutturali e di investimento europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall’Unione europea hanno un carattere aggiuntivo rispetto alle politiche nazionali degli Stati membri.

Per quanto riguarda, invece, le forme di agevolazione all’assunzione più diffuse, l’esonero contributivo per i giovani non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012.

La circolare Inps 40/2018 conferma che - come già previsto per gli esoneri introdotti dalle leggi di stabilità 2015 e 2016 - è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero destinato ai giovani per la trasformazione a tempo indeterminato (se ci sono i requisiti previsti).

La stessa circolare precisa che l’esonero non può essere applicato per i lavoratori assunti e inviati in Paesi extra Ue non convenzionati con l’Italia dal punto di vista previdenziale.

Infine, l’esonero non è cumulabile con la riduzione contributiva destinata ai datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per l’edilizia.

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