Agevolazioni

Calamità naturali, precisazioni Inps sugli esoneri contributivi per le aziende agricole

di Michele Regina

L'Inps, già con la circolare 6 marzo 2006, n. 35, ha illustrato il quadro normativo di riferimento per la concessione alle aziende agricole degli esoneri contributivi per calamità con le modalità di richiesta e gestione dell'esonero. Con successiva nota 14 giugno 2013, n. 99, sono inoltre state specificate le novità normative introdotte dal D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82, relativamente ai requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione del beneficio medesimo.
L'Inps, con il messaggio 22 maggio 2018, n. 2082, per quanto concerne i requisiti soggettivi, conferma che per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008 sono ammesse al beneficio le imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.
Le coop hanno diritto all'esonero contributivo se svolgono le attività di cui al richiamato art. 2135, comma 1.
Sono considerati imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che svolgono le seguenti attività:
1.coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
2.manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
3.fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Possono beneficiare dell'esonero parziale del pagamento dei contributi propri e per i lavoratori dipendenti i soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale in forma singola (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, IAP) o associata.
Per i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti l'esonero è concesso esclusivamente per i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro che rivestono anche la qualifica di coltivatore diretto, colono e mezzadro, IAP e che siano regolarmente iscritti alla relativa gestione previdenziale.
Per accedere ai benefici dell'esonero parziale dei contributi è si deve fare apposita istanza per cui non è prevista una scadenza per via telematica all'Inps, accedendo alla piattaforma web al percorso "Servizi on-line" > "Domanda esonero calamità naturali" e compilando l'apposito modello predisposto.
L'Inps consiglia, per una corretta tariffazione e contabilizzazione degli obblighi contributivi e la rendicontazione dell'esonero, di presentare l'istanza entro il termine dell'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all'evento calamitoso.

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