Agevolazioni

Gli aiuti di Stato vincolano gli investimenti per cinque anni

di Sergio Praderio

Più controlli e sanzioni più pesanti per chi beneficia di aiuti di stato e delocalizza la produzione all’estero nei cinque anni successivi. Questo è uno degli obiettivi del decreto legge 87 del 12 luglio 2018, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 13 luglio o e vigente dal giorno successivo, sabato 14 luglio.

Il tema della delocalizzazione (“offshoring”) produttiva è al centro della discussione politica ed economica degli ultimi anni, per gli effetti negativi sulla crescita e l’occupazione nei Paesi che la subiscono, a vantaggio di altri Paesi, europei e non, che attraggono nuovi investimenti offrendo un più basso costo del lavoro e varie agevolazioni fiscali.

L’Italia, secondo i dati contenuti nel database Erm (European restructuring monitor”) dell’agenzia europea Eurofound, è il quinto Paese europeo, dopo Regno Unito, Germania e Francia e Belgio, per numero di delocalizzazioni. Tale fenomeno ha ovviamente un impatto maggiormente negativo in un Paese come il nostro caratterizzato da alti tassi di disoccupazione, da una più bassa crescita economica e da un più basso indice di produzione industriale.

Il decreto, all’articolo 5, fa esplicito riferimento ai trasferimenti di un’attività economica, o di una sua parte, dal sito produttivo incentivato a un altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento secondo l’articolo 2359 del Codice civile.

E si applica sia alle imprese italiane che a quelle estere operanti nel territorio nazionale.

Sono previste due fattispecie:

1) Imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato che prevedono l’effettuazione di investimenti produttivi: decadono dal beneficio qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati diversi da quelli aderenti allo Spazio economico europeo (Paesi Ue, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. Sono però fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali.

2) Imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato che prevedono l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati: decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata in un diverso ambito territoriale, sia esso nazionale, dell’Unione europea o degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato.

In questa seconda fattispecie sono fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea.

Il decreto lascia alle amministrazioni competenti la definizione dei tempi e delle modalità per le attività di controllo, per l’accertamento della decadenza dai benefici ottenuti dalle imprese che delocalizzano e per la restituzione di tali benefici. Precisa però che l’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

La nuova normativa si applica ai benefici non ancora concessi o messi a bando. Per quelli già concessi o banditi, e per gli investimenti agevolati già avviati, prima dell’entrata in vigore del decreto, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa quella prevista dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 147/2013) che prevede la restituzione dei contributi in conto capitale ricevuti in caso di delocalizzazione della produzione dal sito incentivato ad un Paese extra-Ue entro tre anni dall’ottenimento dei contributi, nel caso in cui la delocalizzazione comporti una riduzione del personale pari almeno al 50 per cento.

Il decreto 87 prevede inoltre, all’articolo 6, un analogo trattamento per le imprese che abbiano ottenuto aiuti di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale e che riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento: il beneficio decade in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento. La decadenza è proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. Sono esclusi i casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo.

L’articolo 7 del decreto regola invece il recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione, nel corso del periodo di fruizione di tale beneficio, degli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

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