Agevolazioni

Iperammortamento a rischio per i macchinari usati all’estero

di Luca Gaiani

Per i macchinari 4.0 utilizzati in cantieri all’estero, a rischio la spettanza dell’iper ammortamento. In base al decreto dignità, in corso di conversione in Parlamento, le imprese di costruzione che spostano propri macchinari iper ammortizzabili in strutture estere ove realizzano opere in appalto potrebbero vedersi revocato il bonus del 150 per cento.

L’articolo 7 del Dl 87/2018 limita la fruizione dell’iperammortamento ai beni agevolabili destinati a strutture produttive situate in Italia. La norma, che riguarda gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018, stabilisce altresì la revoca retroattiva del beneficio qualora i beni siano ceduti ovvero delocalizzati all’estero entro il periodo di deduzione delle quote di ammortamento fiscale.

Tra le diverse problematiche interpretative sollevate dalla disposizione, una di particolare rilevanza si riferisce all’esatto contenuto della locuzione «destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa» che costituisce ipotesi di decadenza dai benefici. La penalizzazione è, in generale, finalizzata a impedire che le imprese che hanno usufruito della deduzione del 150% su investimenti inizialmente collocati in unità produttive italiane, decidano di trasferire queste ultime, compresi i beni iper ammortizzabili, presso propri stabilimenti esteri.

L’estrema genericità della previsione normativa rischia però di colpire anche imprese, in particolare quelle che costruiscono opere edili o grandi impianti, che ordinariamente svolgono la propria attività produttiva non già nei siti che hanno autonomamente individuato, ma nei cantieri situati dove l’opera richiesta dal committente deve essere realizzata, in Italia come all’estero.

Se, dunque, l’impresa acquisisce in appalto la realizzazione di una grande opera oltrefrontiera, e attrezza di conseguenza il cantiere con uomini e mezzi, i beni strumentali ivi collocati, anche se con requisiti 4.0 e interconnessi, non saranno agevolabili. Ma c’è di più. La norma potrebbe infatti colpire con la revoca del bonus le imprese che, dopo aver utilizzato macchinari interconnessi in un cantiere italiano (ed aver legittimamente dedotto il 150%), li trasferiscono, anche temporaneamente, in un altro cantiere, questa volta situato oltrefrontiera, ove stanno realizzando un’altra opera in appalto.

In queste situazioni, ancorché le finalità della norma (colpire chi decide di trasferirsi all’estero dopo aver sfruttato il bonus del 150%) non siano realizzate, la stessa finisce per applicarsi ugualmente, non essendo previste deroghe o condizioni particolari per la delocalizzazione dei beni iperammortizzabili.

È dunque opportuno che, in sede di conversione del decreto, venga introdotta la possibilità per il contribuente di disapplicare la penalizzazione in tutti i casi in cui il trasferimento del bene a strutture produttive estere non dipenda da una scelta, ma sia la conseguenza di un «giustificato motivo oggettivo» secondo quanto lo stesso Dl 87 stabilisce, all’articolo 6, per evitare la decadenza da aiuti di Stato a impatto occupazionale.

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