Agevolazioni

La perdita degli incentivi in caso di delocalizzazione e riduzione degli occupati

di Alberto Bosco

Il decreto legge 87 del 12 luglio 2018, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 96 del 9 agosto 2018, contiene alcune misure volte a contrastare la delocalizzazione e a salvaguardare i livelli occupazionali. Di seguito una prima analisi delle disposizioni contenute nel Capo II.

Delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti (articolo 5)
Salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, che operano in Italia e che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato per effettuare investimenti produttivi, decadono dal medesimo se l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte viene delocalizzata in Stati non appartenenti alla UE, tranne gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.

Stati membri della UE: Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia e Ungheria.
Stati membri dello Spazio economico europeo: Norvegia; Islanda e Liechtenstein.

In caso di decadenza, l'amministrazione titolare dell'aiuto, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria che consiste nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito.
Il co. 2 stabilisce che, fuori dai casi previsti dal co. 1 e salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti in Italia, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato per effettuare investimenti produttivi specificamente localizzati per l'attribuzione di un beneficio, decadono dal medesimo se l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte è delocalizzata dal sito incentivato verso un'unità produttiva sita al di fuori dell'ambito territoriale di tale sito, in ambito nazionale, della UE e degli Stati aderenti allo SEE, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.
I tempi e le modalità per il controllo del vincolo di cui ai co. 1 e 2, e per la restituzione dei benefici fruiti in caso di decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza: l'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di 5 punti percentuali.
Si applica l'art. 9, co. 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: il quale prevede che per le restituzioni i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi di quanto sopra sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis cod. civ. e fatti salvi i diritti preesistenti di terzi. Al recupero si provvede iscrivendo a ruolo le somme oggetto di restituzione, le somme a titolo di rivalutazione e interessi e relative sanzioni. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate sono destinate a finanziare contratti di sviluppo per la riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.
Infine, il co. 6. stabilisce che per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti (articolo 6)
Se un'impresa italiana o estera, operante in Italia, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduce di oltre il 50% i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10%, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
Dal testo della norma parrebbero escluse – e quindi non sanzionate – le riduzioni di personale conseguenti a dimissioni, decessi, e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro.

Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, co. 3 e 5, e quindi:
a) tempi e modalità di controllo del rispetto del vincolo e di restituzione dei benefici fruiti sono definiti da ogni amministrazione con propri provvedimenti che disciplinano bandi e contratti per le misure di aiuto di propria competenza
b) l'importo da restituire è maggiorato dell'interesse calcolato con il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di fruizione dell'aiuto, aumentato di 5 punti percentuali;
b) per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali, gli importi restituiti affluiscono all'entrata del bilancio statale per essere riassegnati all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura.
Infine, le disposizioni dell'articolo 6 si applicano ai benefici concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché agli investimenti agevolati avviati, dopo la data di entrata in vigore del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87.

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