Agevolazioni

Registri, relazioni e bollino del revisore: carte in regola per la formazione «4.0»

di Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti

Ultime settimane a disposizione delle imprese (salvo proroghe) per sostenere le spese in attività di formazione del personale dipendente, per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie «4.0» e poter accedere all’incentivo automatico previsto dalla legge di Bilancio 2018. Il credito d’imposta, infatti, riguarda le spese sostenute «nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017». I requisiti per fruire dell’agevolazione e le relative modalità applicative sono previsti dalla legge 205/2017, (articolo 1, commi 46-56) e dal provvedimento attuativo, il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018.

Come per tutti i bonus di natura automatica (ossia dove il controllo dell’amministrazione avviene quasi totalmente ex post rispetto alla fruizione del beneficio, senza istanza preventiva), predisporre correttamente i giustificativi di spesa e gli altri documenti necessari evita un successivo recupero gravato di sanzioni e interessi. Gli adempimenti sono disciplinati dagli articoli 5 e 6 del decreto 4 maggio 2018, secondo il quale:
• va redatta e conservata una relazione (a cura del docente interno, del responsabile aziendale della formazione o del formatore esterno) che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
• va conservata l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
• vanno tenuti i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;
• vanno indicati nel modello Redditi (fino a esaurimento del credito) i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione;
• l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da una certificazione ad hoc rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale e conservata unitamente al bilancio; in mancanza, l’impresa deve rivolgersi a un revisore legale o a una società di revisione.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, fino a 5mila euro e nel rispetto del limite complessivo di 300mila euro.

Il decreto assoggetta l’uso in F24 del credito d’imposta non solo all’inizio del periodo d’imposta successivo, ma, esplicitamente, «all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione». La data (certa) di quest’ultima, pertanto, deve precedere la monetizzazione del bonus. Come già avvenuto per il credito d’imposta ricerca e sviluppo, le spese di certificazione (ordinariamente di competenza dell’anno successivo a quella di sostenimento dei costi agevolabili, generalmente il 2019), ai soli effetti dell’individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta, si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile (in caso contrario, infatti, si perderebbero perché “fuori termine”). Su questo punto si veda l’approfondimento di Confindustria del 3 agosto, che richiama la circolare 13/E/2017 sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

L’ultimo periodo del comma 53 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 afferma che «le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma», una disposizione non meglio chiarita dal decreto attuativo né dalla relazione accompagnatoria. Molto più centrata è l’indicazione prevista per il credito d’imposta ricerca e sviluppo, dove l’esonero dalla certificazione a cura del revisore legale scatta per le «imprese con bilancio certificato» (articolo 3, comma 11 del Dl 145/2013 e articolo 7, comma 3, del decreto 27 maggio 2015), dizione assai più precisa e comprensibile di «imprese con bilancio revisionato». Sempre con riferimento al credito d’imposta R&S, la circolare 5/E/2016 ha precisato che «ai fini dei successivi controlli, le imprese con bilancio certificato sono comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta».

È indispensabile, infine, rilasciare ai dipendenti una dichiarazione del legale rappresentante (in base al Dpr 445/2000) che attesti l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito di riferimento dell’attività formativa, in coerenza con quanto previsto dalla legge istitutiva.

Leggi i casi risolti

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©