Agevolazioni

Il taglio degli occupati riduce l’incentivo

di Enzo De Fusco

Se un’impresa italiana o estera ha beneficiato di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale e riduce i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento, decade dal beneficio, purché la riduzione sia superiore al 10 per cento. La decadenza dal beneficio è in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. Le nuove disposizioni si applicano ai benefici concessi o banditi e agli investimenti agevolati avviati a partire dal 14 luglio 2018, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto 87/2018. Quali sono dunque gli aiuti di stato interessati dalla disposizione? La norma fa riferimento specifico alle misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale. In genere, si tratta di misure di incentivazione concesse da bandi regionali in attuazione del Regolamento Ue 1301/2013 del 17 dicembre 2013 che regola il Fondo europeo di sviluppo regionale con l’obiettivo di favorire «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione». Si tratta di iniziative diffuse di politica economica regionale della Ue che hanno l’obiettivo di attrarre investimenti aziendali in determinati territori con lo scopo di risollevare l’economia locale e la relativa occupazione. Nulla esclude, comunque, che siano interessati anche gli aiuti di stato concessi da bandi nazionali (ad esempio, da Invitalia) che hanno la finalità di favorire specifici territori colpiti da calamità naturali. Queste misure sono state previste da diverse regioni come, ad esempio, Calabria, Campania, Lombardia, Veneto e Toscana. Un esempio, è il programma operativo della Regione Lombardia finanziato con il fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 che ha per obiettivo «investimenti in favore della crescita e dell’occupazione». In questo caso sono agevolate la nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza. L’impresa decade dal beneficio ottenuto in caso di una riduzione dei livelli occupazionali superiore al 10 per cento. La decadenza dal beneficio è in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. La norma fa espressamente salve le riduzioni di personale riconducibili a giustificato motivo oggettivo. Questo significa che l’impresa può ridurre l’occupazione se può dimostrare un reale motivo economico o organizzativo. Si ritiene, dunque, che non siano interessati dalla nuova disposizione gli aiuti di stato di tipo generale che hanno natura contributiva (agevolazioni per l’assunzione) o di sostegno al reddito (cassa integrazione guadagni). I tempi e le modalità per il controllo e per le modalità di restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, maggiorati degli interessi, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti.

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