Agevolazioni

Bonus impatriati ai laureati per due anni fuori dall’Italia

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

I soggetti rientranti nel comma 2 dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 possono accedere al bonus impatriati se sono stati fiscalmente residenti all’estero per almeno i due anni precedenti il rientro in Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta 32 a una istanza di interpello, pubblicata ieri, ribadendo quanto già affermato con la risoluzione 51/E del 7 luglio 2018.

Il regime agevolato per i lavoratori impatriati prevede, per chi si trasferisce dall’estero in Italia, una detassazione del 50% del reddito di lavoro dipendente e autonomo prodotto nel nostro Paese per cinque anni. Secondo il comma 2 dell’articolo 16 sono destinatari del beneficio fiscale anche i cittadini dell’Ue o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro o di studio (conseguendo una laurea o una specializzazione post lauream) fuori dall’Italia nei 24 mesi precedenti al trasferimento.

Tuttavia per questi soggetti la norma non prevede un periodo minimo di residenza estera, che è invece previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, cui è richiesta una permanenza all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia. Da qui il dubbio dell’interpellante, un lavoratore dipendente italiano iscritto all’Aire che si qualificava come non residente dal 2012 al 2017 e che dal 2018 trasferiva la propria residenza fiscale in Italia alle dipendenze di una società italiana.

Secondo l’agenzia delle Entrate, considerato che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, per tali soggetti la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente a integrare il requisito della non residenza in Italia e a consentire l’accesso al regime agevolativo.

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