Agevolazioni

Ricercatori senza detassazione se la residenza resta all’estero

di Antonio Longo

Non spettano gli incentivi fiscali al ricercatore estero che rientra in Italia se alla stipula del contratto di lavoro non segue l’acquisizione della residenza fiscale italiana perché il ricercatore continua a svolgere la propria attività all’estero. È quanto chiarito dalle Entrate nella risposta all’interpello 33/2018 di ieri.

L’articolo 44 del Dl 78/2010 prevede la detassazione del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo per i docenti e ricercatori che: sono in possesso di un titolo di studio universitario; sono stati non occasionalmente residenti all’estero; hanno svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca o università; si trasferiscono per svolgere attività di docenza e ricerca in Italia; acquisiscono “conseguentemente” la residenza fiscale nello Stato.

La norma richiede esplicitamente che il rientro in Italia per l’attività di docenza e ricerca debba essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale (si considerano residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno in Italia la residenza o il domicilio ai sensi del Codice civile), senza però specificare il lasso di tempo che deve intercorrere tra questi due eventi.

Nel caso in esame, la società italiana aveva assunto il ricercatore nell’ottobre 2015. Il ricercatore aveva svolto dal 2011 attività di ricerca negli Usa, in Olanda e in Gran Bretagna; su autorizzazione della stessa società italiana aveva continuato a lavorare all’estero - ancorché con brevi intervalli in Italia - dalla data di assunzione sino a settembre 2017, con definitiva acquisizione della residenza fiscale italiana dal 2018.

Preso atto che dalla stipula del contratto di lavoro nel 2015 l’acquisizione della residenza fiscale in Italia del ricercatore era intervenuta solo nel 2018 (e non già dal primo anno utile, dal 2016), l’agenzia delle Entrate ha ritenuto non ravvisabile il nesso di consequenzialità tra i due eventi richiesto dalla disciplina agevolativa e ha quindi negato il riconoscimento dei benefici fiscali.

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