Agevolazioni

Premi di risultato, detassazione solo se l’obiettivo è più alto del livello di partenza

di Salvatore Servidio

Con risoluzione 19 ottobre 2018, numero 78/E, l'agenzia delle Entrate si è pronunciata su un interpello in tema di reddito di lavoro dipendente, concernente la detassazione dei premi di risultato prevista dall'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, numero 208 (legge di Stabilità 2016).

In particolare, il quesito è stato posto da una società che ha sottoscritto un accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello con le sigle sindacali, nel quale sono stati definiti gli obiettivi e i relativi parametri di misurazione riguardanti il premio di risultato 2017, da corrispondere ai dipendenti nel 2018.

La società voleva sapere se tali retribuzioni possano godere dello sconto d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 182-189, della legge 208/2015, nel caso in cui per l'obiettivo della redditività il relativo parametro di riferimento è individuato nel valore dell'Ebit, e per l'obiettivo di efficienza è individuato dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei relativi programmi di consegna. Al riguardo, il valore Ebit (earnings before interests and tax) esprime un indicatore del risultato aziendale prima delle imposte e degli oneri finanziari.

Così come previsto dalla legge di Stabilità 2016, nell'ipotesi in cui ai lavoratori dipendenti siano corrisposti dei premi collegati ai risultati raggiunti, tali emolumenti vengono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'Irpef nonché delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

Il limite massimo del premio agevolabile è stato fissato a 3.000 euro dall'articolo 1, commi 160-162, della legge 11 dicembre 2016, numero 232 (4.000 euro nel caso in cui nell'organizzazione del lavoro vi sia un coinvolgimento paritetico dei lavoratori dipendenti da parte delle imprese). Ai fini dell'accesso al regime agevolato è necessario che il reddito di lavoro dipendente - misurato nell'anno che precede quello dell'erogazione del premio - non sia superiore all'importo di 80.000 euro.

Ulteriori condizioni che devono essere soddisfate per l'applicazione del regime di favore sono le seguenti:
- il premio di risultato deve essere di ammontare variabile;
- il premio deve essere corrisposto in presenza di incrementi del livello produttivo, del reddito, di efficienza e innovazione, nonché di qualità;
- il premio va corrisposto in esecuzione di contratti collettivi territoriali ovvero aziendali che sono stati stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (ovvero di contratti aziendali collettivi che sono stati stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle predette associazioni oppure dalla rappresentanza sindacale unitaria).

Il decreto del ministero del Lavoro del 25 marzo 2016 (adottato di concerto con il ministro dell'Economia e Finanze), dispone all'articolo 1 che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 208/2015, il decreto disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Dlgs 15 giugno 2015, numero 81, legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Il successivo articolo 2, comma 2, ha disposto che i contratti collettivi di cui sopra devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo.

Il "periodo congruo" deve essere individuato dalla contrattazione di secondo livello. L'accordo di secondo livello è una contrattazione siglata tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali che permette di derogare ai Ccnl e consente, tra gli altri, di gestire più flessibilmente gli orari di lavoro, derogare al limite legale sui contratti a tempo determinato, ampliare la stagionalità, detassare i premi di produzione.

Nella soluzione interpretativa, l'agenzia delle Entrate non rileva, nell'ipotesi prospettata, la sussistenza delle condizioni previste dalla norma per l'applicazione dell'agevolazione. Non è, infatti, sufficiente definire l'obiettivo da raggiungere nel periodo di riferimento, ma è fondamentale che il risultato sia superiore a quello registrato nel periodo precedente l'inizio della fase di maturazione del premio.
In ragione di ciò, nell'ipotesi in cui l'erogazione del premio di risultato non sia subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, come richiesto dalla norma in esame e come illustrato dalla circolare 15 giugno 2016, 28/E sui premi di risultato e welfare aziendale, il premio di risultato non può fruire del regime fiscale agevolato.

Nella situazione affrontata nell'interpello manca infatti il parametro di confronto, elemento essenziale introdotto dalla norma di riferimento rispetto ai "simili" regimi di favore in vigore dal 2008 al 2014. Il premio, infatti, in questo caso, è connesso soltanto al raggiungimento di un dato stabile contenuto nel contratto, ovvero al raggiungimento di un valore Ebit e al miglioramento dei tempi di consegna.

Il documento di prassi in esame precisa, tuttavia, che nel caso in cui l'Ebit 2017 risulti incrementale rispetto a quello registrato nel 2016, al premio potrà essere applicata l'imposta sostitutiva prevista dalla Stabilità 2016 (10%) e questo anche in relazione ai tempi di consegna, «nel presupposto», come si legge in motivazione, «che, da quanto formalizzato e asserito dalla società istante sembra sussistere, i due obiettivi siano alternativi».

La risoluzione conclude rilevando che «se al termine del periodo congruo non si registri l'incremento nei termini appena illustrati, e il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell'erogazione dell'emolumento premiale».

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