Agevolazioni

Ponte Morandi e Ischia, la conversione del decreto Genova conferma il sostegno alle imprese colpite

di Paolo Rossi

È stato convertito in legge il cosiddetto "decreto emergenze" (Dl 28 settembre 2018, n. 109). La legge 16 novembre 2018, n. 130, pubblicata in GU n. 269 del 19 novembre 2018, rende definitive le disposizioni fiscali e contributive di tipo emergenziale disposte in favore della città di Genova e dei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
La norma è entrata in vigore ieri, 20 novembre 2018, portando con sé interventi in modificazione del Dl 109/2018, che tuttavia non vanno ad interferire sulle disposizioni agevolative di tipo fiscale e contributivo.

Tragedia del ponte Morandi a Genova
Vengono confermate le disposizioni agevolative sui termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell'agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell'Inps, disponendo una sospensione degli stessi dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019.
Analogamente, alle imprese e ai professionisti che hanno una sede operativa all'interno della zona franca urbana (Zfu) stabilita nel territorio della città metropolitana di Genova, che nel periodo dal 14 agosto 2018 al 29 settembre 2018 hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100% del predetto decremento nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
Inoltre, le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della predetta zona franca che, a causa del crollo del ponte, hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo del 2017, possono richiedere, per la prosecuzione dell'attività, le seguenti agevolazioni (art. 8):
- esenzione dalle imposte del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella Zfu fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100mila euro;
- esenzione dall'Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nel Zfu, nel limite di 200mila euro per ciascun periodo d'imposta;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente; l'esonero spetta, alle stesse condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della Zfu.
Hanno diritto a tali esenzioni anche le imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Sisma dell'isola di Ischia
Anche i provvedimenti destinati all'isola di Ischia riguardanti i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017, restano pressoché immutati. Tra gli interventi ivi previsti segnaliamo:
- la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e il 31 dicembre 2020 (con esclusione del rimborso delle somme eventualmente già versate).
- gli adempimenti e i pagamenti sospesi sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di febbraio 2021;
- la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell'agenzia delle Entrate e dagli avvisi esecutivi di addebito dell'Inps, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, inclusi quelli degli enti locali, dal 29 settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020, con ripresa degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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