Agevolazioni

Eliminati il bonus per le aziende edili e lo sconto “cuneo”

di Alessandro Rota Porta

La revisione del sistema tariffario Inail porta con sé una importante rivisitazione degli sconti in vigore prima della legge 145/2018. Per reperire le risorse necessarie al taglio generalizzato dei premi, la legge di bilancio sancisce la riduzione o l’abrogazione di alcune misure strutturali.

Infatti, secondo le disposizioni dei commi 1122 e 1123, della legge 145/2018, subiranno un ridimensionamento le coperture per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come quelle prima riservate allo sconto per l’attività di prevenzione aziendale (il cosiddetto bando Isi).

Il ridimensionamento
Eliminate del tutto due misure agevolative: lo sconto “cuneo” e lo sconto riservato alle aziende del settore edile. In seguito alla prima misura, introdotta dalla legge 147/2013 (articolo 1, comma 128), il Dm del Lavoro del 22 ottobre 2018 aveva fissato la riduzione dei premi per il 2019 nell’importo del 15,24 per cento. Questo sconto si applicava ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani: per verificare la sussistenza dei requisiti sull’applicazione del beneficio erano fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni fossero iniziate da oltre un biennio o da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il beneficio resta comunque immutato, per l’anno in corso, in relazione ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi Rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini, barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Con riferimento allo sconto edile (articolo 29, comma 2, del Dl 244/1995), anch’esso abrogato dal 2019, le aziende del settore possono però contare sulla riduzione del premio in misura pari all’11,50% (Dm del Lavoro del 4 ottobre 2018), applicabile alla sola regolazione 2018. In futuro l’agevolazione resta applicabile per i soli contributi Inps.

Nell’ambito della revisione è stato abolito anche il premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi (articolo 153 del Dpr 1124/1965), così come scende al 110 per mille il tasso massimo applicabile alle lavorazioni pericolose (rispetto all’attuale 130 per mille).

Le agevolazioni che restano
Non sono state toccate, invece, le agevolazioni legate ad alcuni rapporti di lavoro: quella per i dipendenti assunti in sostituzione di maternità (per le aziende con meno di 20 dipendenti) e quella legata alle assunzioni di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.

La sanzione
La violazione dell’obbligo di comunicare all’Inail l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione di 770 euro (misura ridotta a 250 euro, con misura minima 125 euro) se la mancata o tardiva comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto).

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