Agevolazioni

Formazione 4.0: istituito il codice tributo per compensare in F24 il credito d’imposta

di Alberto Rozza

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 17 gennaio 2019, n.6/E, ha istituito il codice tributo "6897", denominato "credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018", al fine di consentire alle imprese di utilizzarlo in compensazione con il modello F24.
L'intervento dell'Agenzia fa seguito alle recenti modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019 al citato credito d'imposta, previsto per la prima volta dalla legge n. 205/2017.
Come si ricorderà la manovra finanziaria dello scorso anno (articolo 1, commi da 46 a 56) ha introdotto un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Si tratta in particolare delle attività formative, le cui spese possono essere in parte coperte dal credito d'imposta, per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Pertanto, come stabilito dalla legge di Bilancio 2018, il beneficio è escluso per le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Come anticipato sopra, l'istituto è stato oggetto di modifiche da parte della manovra di quest'anno. Più precisamente, l'articolo 1, commi 78 e seguenti, della legge 145/2018 ha esteso l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0 anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Le norme, pur mantenendo fermo il limite massimo annuale pari a 300mila euro riconosciuto a ciascun beneficiario, effettuano una rimodulazione del beneficio, in base alle dimensioni delle imprese.
In particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione; nella misura del 40% per le medie imprese e nella misura del 30% per le grandi imprese. Per queste ultime il limite massimo annuale delle risorse però ammonta a 200mila euro. La legge di Bilancio 2018, invece, aveva previsto la percentuale del 40% per tutte le imprese indistintamente.
Al fine di identificare le imprese beneficiarie, il legislatore richiama l'allegato I del Reg. UE n. 651/2014, che fornisce i criteri per la definizione di piccole, medie e grandi imprese. Nello specifico l'articolo 2 stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Le disposizioni della legge di Bilancio dello scorso anno sono state attuate dal decreto del Mise 4/05/2018, che all'articolo 5 ha previsto che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate nei limiti dell'importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Il decreto, per quanto compatibile, continua a trovare applicazione anche dopo l'intervento della legge n. 145/2018.
Per la piena operatività del credito d'imposta mancava quindi lo specifico codice tributo, che è stato istituito dalle Entrate con la risoluzione n. 6/E/2019.
Il codice dovrà essere esposto nella "Sezione Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
Si ricorda infine che la legge di Bilancio 2019 ha previsto il finanziamento del credito d'imposta anche per l'anno 2020, sempre pari a 250 milioni di euro.

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