Agevolazioni

Start-up e Pmi innovative, adempimenti più snelli dopo il decreto semplificazioni

di Maurizio Maraglino Misciagna

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 11/2019, di conversione del Decreto Semplificazioni (Dl 135/2018), entrata in vigore dal 13 febbraio 2019, che introduce importanti novità per start up e Pmi innovative. Le modifiche alla disciplina delle start up e Pmi innovative sono contenute nei commi 1-sexies e 1-septies dell'articolo 3 e fanno riferimento alle disposizioni osservanti gli adempimenti informativi e pubblicitari.
Le modifiche alla legge hanno previsto l'introduzione dei nuovi commi 17-bis dell'art. 25 del Dl n. 179/2012 (per le start up innovative e gli incubatori certificati) e 6-bis dell'art. 4 del Dl n. 3/2015 (per le Pmi innovative). Tali novità normative prevedono l'obbligo da parte di start up, Pmi innovative e incubatori certificati di inserire le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese (di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 25 del Dl n. 179/2019 e al comma 4 dell'art. 4 del Dl n. 3/2015) nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it. Queste informazioni devono obbligatoriamente essere aggiornate o confermate almeno una volta all'anno al momento del deposito della dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, come previsto dal comma 15 dell'art. 25 del Dl n. 179/2012 e dal comma 6 dell'art. 4 del Dl n. 3/2015, sempre per il mezzo della piattaforma informatica startup.registroimprese.it.
Le novità più importante riguarda certamente la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione annuale per il mantenimento dei requisiti, con l'abrogazione del comma 14 dell'articolo 25 del Dl n. 179/2012, che obbligava le start up e Pmi innovative e gli incubatori certificati ad aggiornare, con cadenza non superiore a 6 mesi, le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese. Tale semplificazione snellisce e facilità gli imprenditori e gli intermediari, costretti negli anni precedenti a rincorrere e velocizzare i depositi di bilancio con il contestuale deposito del documento di aggiornamento dei requisiti.
Con la modifica apportata dall'articolo 3, commi 1-sexies e 1-septies, del testo definitivo del decreto Semplificazioni è stata concessa la possibilità di adempiere all'obbligo di deposito della dichiarazione del possesso dei requisiti entro 7 mesi (e quindi di ulteriori 30 giorni ) nel caso in cui l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea avvenga nel termine di 180 giorni, previsto qualora la società versi nelle condizioni espressamente indicate dal secondo capoverso del secondo comma dell'art. 2364 del codice civile, ossia «nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società». In caso di omessa presentazione della dichiarazione è prevista la cancellazione d'ufficio della start up, Pmi innovativa o dell'incubatore certificato dalla sezione speciale del registro delle imprese. Sarà invece applicata una sanzione pecuniaria per tardato adempimento dell' obbligo previsto dalla legge all'art. 2630 del Codice civile in caso di ritardato deposito, sempre che non sia già stato istruito il procedimento di cancellazione.
Ulteriore modifica semplificativa riguarda la riduzione, da 20 a 10 giorni, del termine per le società di capitali per il deposito nel registro delle imprese dell'atto costitutivo, applicabile anche alle società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, mentre resta fissato in 20 giorni per le società di persone e le società cooperative.
In aggiunta alle precedenti modifiche, è stata inoltre prevista la possibilità per le srl semplificate di optare per l'atto di scioglimento o messa in liquidazione (art. 2484 del Codice civile) delle società a responsabilità limitata semplificata per atto sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica autenticata (modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Dlgs n. 82/2005). Tale atto redatto in forma semplificata dovrà essere trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese. Per rendere quest'ultima procedura pienamente operativa, bisogna tuttavia attendere l'emanazione da parte del ministero per lo Sviluppo economico, di concerto con il ministero della Giustizia, del decreto di approvazione del modello per la redazione dell'atto di scioglimento o messa in liquidazione privo delle formalità richieste dall'atto pubblico.

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