Agevolazioni

Il deposito dell’intesa certifica il rispetto dei requisiti richiesti

di Alessandro Rota Porta

Oltre al presupposto che i contratti di secondo livello siano aderenti ai principi di legge, per poter fruire della detassazione, le intese devono essere depositate al ministero del Lavoro.

L’obiettivo del deposito del contratto è quello di effettuare un monitoraggio delle prassi attuate nelle singole imprese o a livello locale, verificandone la conformità alle norme di legge.

Dal 16 maggio 2016 il deposito dei contratti di secondo livello va fatto in modalità telematica, con una procedura ad hoc accessibile sul portale Cliclavoro, semplificata dal 17 luglio.

Come si deposita l’intesa

Per fare il deposito, è necessario compilare il modello telematico indicando i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti, le misure introdotte e gli indicatori previsti per la misurazione dei parametri prefissati. Al modello va inoltre allegato il file del contratto in formato Pdf.

Il modello così completato viene inviato automaticamente alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente, indicato al momento della compilazione. Il datore di lavoro dichiarerà, in questo modo, la conformità del contratto ai principi fissati nell’articolo 1, commi 182-189, della legge 208/2015 e alle disposizioni del decreto interministeriale Lavoro-Economia del 25 marzo 2016.

I paletti da rispettare

Secondo il decreto attuativo (articolo 2) – per poter usufruire della “cedolare secca” del 10% – i sistemi premiali devono essere regolati da intese collettive territoriali o aziendali, intendendosi come tali quelle stipulate da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

L’altro elemento è quello della esatta definizione dei “premi di produttività”: questi si identificano nelle somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Sono, quindi, due le connotazioni che devono essere presenti:

da un lato, questi salari necessitano del presupposto della “variabilità”: non sono, perciò, conformi al dettato normativo accordi che prevedano erogazioni in misura fissa;

dall’altro lato, i contratti collettivi in questione devono stabilire criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività descritti non in via astratta ma agganciando il monitoraggio a «un periodo congruo definito».

Si tratta di considerazioni essenziali che il datore di lavoro, nella sua veste di sostituto d’imposta, dovrà essere in grado di sostenere in occasione di eventuali accertamenti da parte dell’agenzia delle Entrate: peraltro, è bene sottolineare che - adempiendo all’obbligo di deposito del contratto, in base all’articolo 5 del decreto – il datore ne dichiara la conformità alle disposizioni del provvedimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©